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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 267358" data-attributes="member: 15253"><p><span style="font-size: 15px">Puoi sottoporre a pignoramento, oltre ai beni personali del debitore (se esistano), <u>anche</u> i beni ricadenti nella comunione, ma esclusivamente nella loro interezza (e non per una quota della metà, che non esiste). Il debitore esecutato, o la moglie non debitrice, non potrà chiedere di separare dai beni (comuni) pignorati parti o quote di essi al fine di condizionare la procedura a esiti diversi dalla vendita del bene per intero. Alla moglie non debitrice andrà corrisposto, in sede di distribuzione, la metà del ricavato della vendita, al lordo delle spese di procedura.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 267358, member: 15253"] [SIZE=4]Puoi sottoporre a pignoramento, oltre ai beni personali del debitore (se esistano), [U]anche[/U] i beni ricadenti nella comunione, ma esclusivamente nella loro interezza (e non per una quota della metà, che non esiste). Il debitore esecutato, o la moglie non debitrice, non potrà chiedere di separare dai beni (comuni) pignorati parti o quote di essi al fine di condizionare la procedura a esiti diversi dalla vendita del bene per intero. Alla moglie non debitrice andrà corrisposto, in sede di distribuzione, la metà del ricavato della vendita, al lordo delle spese di procedura.[/SIZE] [/QUOTE]
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