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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 352006" data-attributes="member: 15764"><p>Per bloccare la decorrenza dei termini di usucapione occorre che il titolare compia un atto di interruzione previsto dalla legge prima dello scadere del termine di usucapione (per esempio prima del ventennio per gli immobili).</p><p>Si può, per esempio, provvedere alla notifica di una domanda giudiziale, ossia un regolare atto di citazione. Ovviamente non vi è anche la necessità di proseguire la causa o solo di iscriverla a ruolo. Basta, dunque, la semplice notifica.</p><p>Un’altra via per evitare la decorrenza dei termini previsti dalla legge per il perfezionamento dell’usucapione è senz’altro consigliabile formalizzare tra le parti il rapporto giuridico intercorrente (ad esempio locazione o comodato) mediante un atto scritto e l’eventuale successiva trascrizione presso i registri immobiliari.</p><p>Ci sono sentenze in merito all'avvenuta, o meno, usucapione: se il proprietario si limita a pagare l'IMU sull'immobile questo atto non viene considerato valido per impedire che si formalizzi l'usucapione; mentre se paga le spese condominiali l'usucapione non può avvenire (Cass. 9530/2014). D' altro canto se l'occupante non paga l'ICI/IMU sull'immobile o sulla parte di immobile occupato, fa mancare uno dei requisiti necessari "all'animus possidenti uti dominus"</p><p>(Cass. 5226/2002)<strong>: in caso di successione per morte, il coerede può usucapire la quota degli altri coeredi,</strong> se dopo la morte del “de cuius” è rimasto nel possesso del bene ereditario. Non è però sufficiente la semplice circostanza per cui gli altri partecipanti alla comunione ereditaria si siano astenuti dall’uso comune del bene ereditato. E’ necessario, secondo la Corte,<strong> perché possa maturare l’usucapione che il singolo coerede abbia goduto del bene, in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziale una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. </strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 352006, member: 15764"] Per bloccare la decorrenza dei termini di usucapione occorre che il titolare compia un atto di interruzione previsto dalla legge prima dello scadere del termine di usucapione (per esempio prima del ventennio per gli immobili). Si può, per esempio, provvedere alla notifica di una domanda giudiziale, ossia un regolare atto di citazione. Ovviamente non vi è anche la necessità di proseguire la causa o solo di iscriverla a ruolo. Basta, dunque, la semplice notifica. Un’altra via per evitare la decorrenza dei termini previsti dalla legge per il perfezionamento dell’usucapione è senz’altro consigliabile formalizzare tra le parti il rapporto giuridico intercorrente (ad esempio locazione o comodato) mediante un atto scritto e l’eventuale successiva trascrizione presso i registri immobiliari. Ci sono sentenze in merito all'avvenuta, o meno, usucapione: se il proprietario si limita a pagare l'IMU sull'immobile questo atto non viene considerato valido per impedire che si formalizzi l'usucapione; mentre se paga le spese condominiali l'usucapione non può avvenire (Cass. 9530/2014). D' altro canto se l'occupante non paga l'ICI/IMU sull'immobile o sulla parte di immobile occupato, fa mancare uno dei requisiti necessari "all'animus possidenti uti dominus" (Cass. 5226/2002)[B]: in caso di successione per morte, il coerede può usucapire la quota degli altri coeredi,[/B] se dopo la morte del “de cuius” è rimasto nel possesso del bene ereditario. Non è però sufficiente la semplice circostanza per cui gli altri partecipanti alla comunione ereditaria si siano astenuti dall’uso comune del bene ereditato. E’ necessario, secondo la Corte,[B] perché possa maturare l’usucapione che il singolo coerede abbia goduto del bene, in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziale una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. [/B] [/QUOTE]
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