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<blockquote data-quote="acquirente" data-source="post: 38184" data-attributes="member: 9415"><p>la sentenza non è legge, quindi i comuni sosterranno il contrario e si andrà probabilmente al contenzioso</p><p></p><p>sentenza n. 25902 del 2008 della Corte di Cassazione </p><p>innanzitutto si desume chiaramente che la detrazione per abitazione principale si applica alla sola unità immobiliare adibita a dimora abituale e quindi non anche alle altre unità immobiliari che il contribuente voglia <strong>di fatto </strong>adibire a propria abitazione.</p><p>l’Agenzia delle Entrate nel parere espresso ha statuito che l’abitazione principale dislocata su due livelli, come da risultanze catastali, non può essere considerata un’unica abitazione.</p><p></p><p>Nella seconda il Dipartimento per le Politiche Fiscali con la risoluzione n. 6 del 07/05/2002 ha stabilito che per poter fruire dell’aliquota ridotta e della detrazione <strong>il contribuente deve richiedere l’accatastamento unitario dei due distinti immobili.</strong></p><p></p><p>Pertanto si ritiene che l'aliquota ridotta (fino all’anno fiscale 2007) e l’esenzione (dall’anno fiscale 2008) spetti solo per una delle due unità possedute e che il contribuente, per beneficiare in pieno della riduzione, dovrebbe richiedere un accatastamento unitario dei due beni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="acquirente, post: 38184, member: 9415"] la sentenza non è legge, quindi i comuni sosterranno il contrario e si andrà probabilmente al contenzioso sentenza n. 25902 del 2008 della Corte di Cassazione innanzitutto si desume chiaramente che la detrazione per abitazione principale si applica alla sola unità immobiliare adibita a dimora abituale e quindi non anche alle altre unità immobiliari che il contribuente voglia [B]di fatto [/B]adibire a propria abitazione. l’Agenzia delle Entrate nel parere espresso ha statuito che l’abitazione principale dislocata su due livelli, come da risultanze catastali, non può essere considerata un’unica abitazione. Nella seconda il Dipartimento per le Politiche Fiscali con la risoluzione n. 6 del 07/05/2002 ha stabilito che per poter fruire dell’aliquota ridotta e della detrazione [B]il contribuente deve richiedere l’accatastamento unitario dei due distinti immobili.[/B] Pertanto si ritiene che l'aliquota ridotta (fino all’anno fiscale 2007) e l’esenzione (dall’anno fiscale 2008) spetti solo per una delle due unità possedute e che il contribuente, per beneficiare in pieno della riduzione, dovrebbe richiedere un accatastamento unitario dei due beni. [/QUOTE]
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