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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 278594" data-attributes="member: 35382"><p>Questo modo di concepire le divergenze con automatismi, è dimostrato produrre un eccesso di burocrazia a vuoto.</p><p></p><p>Ora non so quale sia la prassi ammessa a livello comunale. Che devono comunque spiegare.</p><p></p><p>Se prendiamo a riferimento invece l'erario, mi sembra abbia ormai instaurato un diverso approccio: non so se uso i termini attuali ed appropriati, ma in sostanza il contenzioso segue fasi distinte:</p><p>1. avviso bonario. </p><p>N giorni da parte del contribuente per produrre documenti giustificativi in autotutela: in genere bisogna produrre i documenti in originale. Se ritenuti esaustivi, l'ufficio chiude la pratica o indica eventuali integrazioni dovute.</p><p>2. Rigetto: in questo caso scaduti i termini , emissione di cartella.</p><p>A questo punto comunque si paga, ed in parallelo si può ancora ricorrere alle commissioni tributarie.</p><p>3. Non si pagano le cartelle: si innesca l'ente di riscossione, che fa scattare sanzioni ed interessi, o azioni di pignoramento.</p><p></p><p>Nel caso di [USER=38622]@nonnabelarda[/USER], c'è da chiedersi se sia stata notificata in precedenza una qualche anomalia: è comunque indispensabile farsi dire quale tipo di procedura per l'opposizione si debba seguire. In poche parole a quale ufficio/ente o commissione far pervenire le ricevute di versamento, e di chi sia la giurisdizione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 278594, member: 35382"] Questo modo di concepire le divergenze con automatismi, è dimostrato produrre un eccesso di burocrazia a vuoto. Ora non so quale sia la prassi ammessa a livello comunale. Che devono comunque spiegare. Se prendiamo a riferimento invece l'erario, mi sembra abbia ormai instaurato un diverso approccio: non so se uso i termini attuali ed appropriati, ma in sostanza il contenzioso segue fasi distinte: 1. avviso bonario. N giorni da parte del contribuente per produrre documenti giustificativi in autotutela: in genere bisogna produrre i documenti in originale. Se ritenuti esaustivi, l'ufficio chiude la pratica o indica eventuali integrazioni dovute. 2. Rigetto: in questo caso scaduti i termini , emissione di cartella. A questo punto comunque si paga, ed in parallelo si può ancora ricorrere alle commissioni tributarie. 3. Non si pagano le cartelle: si innesca l'ente di riscossione, che fa scattare sanzioni ed interessi, o azioni di pignoramento. Nel caso di [USER=38622]@nonnabelarda[/USER], c'è da chiedersi se sia stata notificata in precedenza una qualche anomalia: è comunque indispensabile farsi dire quale tipo di procedura per l'opposizione si debba seguire. In poche parole a quale ufficio/ente o commissione far pervenire le ricevute di versamento, e di chi sia la giurisdizione. [/QUOTE]
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