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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 218698"><p>Assolutamente no; vero che repetita iuvant, ma c'è pur sempre un limite!</p><p></p><p>E' già stato detto più su (e anche su altro topic con simil quesito):</p><p>una dichiarazione sifatta, sia pur sottoscritta dalle parti e con i crismi di clausola a rogito notarile, <strong>mai </strong>attribuirà <strong>un maggior vantaggio</strong> a chi intendesse servirsene; questo perchè:</p><p>- è un atto tra parti e se sottoscritto solo dalle medesime (a rogito)<strong> effetto alcuno</strong> produrrà verso i terzi (<strong>Condominio</strong>)</p><p>- l'Amministratore, ben potrà rivolgersi ugualmente all'acquirente per escuterlo forzosamente ex art.63 Disp. Att e nella causa Condominio vs Acquirente, tal dichiarazione nulla potrebbe.</p><p>La dichiarazione sottoscritta dalle sole parti, non attribuendo vs Condominio <strong> alcuna maggior tutela</strong> rispetto a quella già riconosciuta dall'art. 63 Disp. Att, potrà solo influire quanto ai reciproci rapporti (diritti e obblighi) tra acquirente e venditore, proprio perchè a tal fine furono le parti a definire il tutto contrattualmente (la c.d. loro lex specialis).</p><p>Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 218698"] Assolutamente no; vero che repetita iuvant, ma c'è pur sempre un limite! E' già stato detto più su (e anche su altro topic con simil quesito): una dichiarazione sifatta, sia pur sottoscritta dalle parti e con i crismi di clausola a rogito notarile, [B]mai [/B]attribuirà [B]un maggior vantaggio[/B] a chi intendesse servirsene; questo perchè: - è un atto tra parti e se sottoscritto solo dalle medesime (a rogito)[B] effetto alcuno[/B] produrrà verso i terzi ([B]Condominio[/B]) - l'Amministratore, ben potrà rivolgersi ugualmente all'acquirente per escuterlo forzosamente ex art.63 Disp. Att e nella causa Condominio vs Acquirente, tal dichiarazione nulla potrebbe. La dichiarazione sottoscritta dalle sole parti, non attribuendo vs Condominio [B] alcuna maggior tutela[/B] rispetto a quella già riconosciuta dall'art. 63 Disp. Att, potrà solo influire quanto ai reciproci rapporti (diritti e obblighi) tra acquirente e venditore, proprio perchè a tal fine furono le parti a definire il tutto contrattualmente (la c.d. loro lex specialis). Saluti. [/QUOTE]
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