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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 376980" data-attributes="member: 15253"><p>Il limite di copertura è pari a 100.000 euro <u>per depositante</u> e <u>per banca</u>.</p><p>Nel caso in cui due o più depositanti abbiano un conto fra loro cointestato presso la stessa banca, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000 euro per ciascuno dei cointestatari.</p><p>Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto cointestato, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di 100.000 euro si applica al cumulo dei depositi intestati e cointestati. </p><p>In alcuni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per determinate esigenze sociali. </p><p>Infatti il limite di 100.000 euro non si applica, nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi (saldi temporanei elevati) derivanti da:</p><p>a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;</p><p>b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;</p><p>c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi, in relazione a danni considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 376980, member: 15253"] Il limite di copertura è pari a 100.000 euro [U]per depositante[/U] e [U]per banca[/U]. Nel caso in cui due o più depositanti abbiano un conto fra loro cointestato presso la stessa banca, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000 euro per ciascuno dei cointestatari. Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto cointestato, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di 100.000 euro si applica al cumulo dei depositi intestati e cointestati. In alcuni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per determinate esigenze sociali. Infatti il limite di 100.000 euro non si applica, nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi (saldi temporanei elevati) derivanti da: a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi, in relazione a danni considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. [/QUOTE]
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