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Locazione, Affitto e Sfratto
Contratti di Locazione "in nero" accertabili non in tre anni, ma cinque
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Testo
<blockquote data-quote="Il Custode" data-source="post: 137324" data-attributes="member: 2871"><p>A norma dell’articolo 76, comma 2, del Dpr 131 del 1986 l'imposta di registro deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica, dalla data di registrazione dell’atto. Ma, se il contratto è stato acquisito nel corso di un controllo fiscale, dal quale è emerso che lo stesso non è stato registrato, si applica la registrazione d’ufficio (ex articolo 15, c.1/c Dpr 131), norma prevista per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'articolo 3 (contratti locazione immobiliare) quando, in difetto di prova diretta, gli stessi risultino esistenti in base a presunzioni gravi, precise e concordanti. A norma dell’articolo 76, comma 1, del Dpr 131 del 1986, l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 e non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma dell'articolo 15, lettera c), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio.Quindi, se il fisco è venuto in possesso del contratto non registrato supponiamo in data 10 maggio 2009, da questa data decorrono 5 anni a ritroso per accertare e riscuotere l’imposta.</p><p> </p><p>Il sole 24 ore dicembre 2009</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Il Custode, post: 137324, member: 2871"] A norma dell’articolo 76, comma 2, del Dpr 131 del 1986 l'imposta di registro deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica, dalla data di registrazione dell’atto. Ma, se il contratto è stato acquisito nel corso di un controllo fiscale, dal quale è emerso che lo stesso non è stato registrato, si applica la registrazione d’ufficio (ex articolo 15, c.1/c Dpr 131), norma prevista per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'articolo 3 (contratti locazione immobiliare) quando, in difetto di prova diretta, gli stessi risultino esistenti in base a presunzioni gravi, precise e concordanti. A norma dell’articolo 76, comma 1, del Dpr 131 del 1986, l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 e non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma dell'articolo 15, lettera c), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio.Quindi, se il fisco è venuto in possesso del contratto non registrato supponiamo in data 10 maggio 2009, da questa data decorrono 5 anni a ritroso per accertare e riscuotere l’imposta. Il sole 24 ore dicembre 2009 [/QUOTE]
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