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Contratto affitto commerciale scadenza 6 anni
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 230091" data-attributes="member: 15253"><p>Perché il contratto si è rinnovato tacitamente per altri sei anni, dato che non è stata data disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza del 30 giugno 2015. E la disdetta da parte tua (locatore) sarebbe stata possibile soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge n. 392/1978, con le modalità e i termini ivi previsti.</p><p>Ma si è tacitamente rinnovato <em>ex lege</em> per altri sei anni.</p><p>Quindi, come già scritto, o il conduttore <u>acconsente</u> a stipulare un nuovo contratto (risolvendo anticipatamente l'attuale), oppure dovrai aspettare la prossima scadenza del 30 giugno 2021. Dodici mesi prima di quella data, potrai dare disdetta al conduttore, anche in assenza di uno dei motivi ex art. 29 della legge n. 392/1978. Tenendo presente che in caso di cessazione del rapporto di locazione che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore avrà diritto all'indennità di avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, ex art. 34 della stessa legge. Salvo che, ex art. 35 della stessa legge, il rapporto di locazione non sia relativo a immobile utilizzato per lo svolgimento di attività che non comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, o sia destinato all'esercizio di attività professionali, o a immobile complementare o interno a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 230091, member: 15253"] Perché il contratto si è rinnovato tacitamente per altri sei anni, dato che non è stata data disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza del 30 giugno 2015. E la disdetta da parte tua (locatore) sarebbe stata possibile soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge n. 392/1978, con le modalità e i termini ivi previsti. Ma si è tacitamente rinnovato [I]ex lege[/I] per altri sei anni. Quindi, come già scritto, o il conduttore [U]acconsente[/U] a stipulare un nuovo contratto (risolvendo anticipatamente l'attuale), oppure dovrai aspettare la prossima scadenza del 30 giugno 2021. Dodici mesi prima di quella data, potrai dare disdetta al conduttore, anche in assenza di uno dei motivi ex art. 29 della legge n. 392/1978. Tenendo presente che in caso di cessazione del rapporto di locazione che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore avrà diritto all'indennità di avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, ex art. 34 della stessa legge. Salvo che, ex art. 35 della stessa legge, il rapporto di locazione non sia relativo a immobile utilizzato per lo svolgimento di attività che non comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, o sia destinato all'esercizio di attività professionali, o a immobile complementare o interno a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici. [/QUOTE]
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