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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 247377" data-attributes="member: 15253"><p>Occorre denunciare tale situazione e pagare la relativa imposta di registro.</p><p>Se la locazione è da ritenere risolta (e il locatore ha avviato le procedure necessarie alla restituzione dell’immobile), è possibile considerare gli importi conseguiti a titolo di indennità di occupazione, privi di rilevanza reddituale, in base all’art. 6 del TUIR, essendo essi acquisiti come indennizzo per un danno (emergente) e non sostitutivi ovvero integrativi di reddito (lucro cessante).</p><p>Se invece l’occupazione del bene da parte del conduttore prosegue dopo la scadenza del contratto, senza che il locatore abbia posto in essere alcuna azione volta al rilascio del bene, si concretizza un comportamento che supera o contraddice la volontà eventualmente manifestata con la disdetta, facendo, al contrario, presumere la volontà di prosecuzione del rapporto. </p><p>In questo caso l’assimilazione delle indennità versate (solo impropriamente definite "senza titolo") ai corrispettivi pattuiti per i contratti di locazione, anche ai fini del corretto trattamento fiscale, scaturisce da un accordo verbale intercorso tra le parti dal quale discende la legittimità del possesso del bene da parte del conduttore. </p><p>Tenuto conto, pertanto, della natura delle somme corrisposte, anche se in molte ipotesi genericamente denominate "indennità di occupazione senza titolo", è possibile stabilire se trovi applicazione l’aliquota del 2% dell'imposta di registro prevista per i contratti di locazione o quella del 3% prevista per gli altri atti a contenuto patrimoniale. </p><p>Nel caso in cui le indennità dovute assumono la natura di canoni di locazione, scontano l’imposta di registro nella misura del 2% (con il minimno di 67 euro). </p><p>Per quanto riguarda il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo, denunce di occupazione senza titolo, correlate alla corresponsione delle indennità, sono atti strumentali rispetto all’adempimento dell’obbligo di registrazione; le stesse, di conseguenza, sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, che include tra gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo "atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie …".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 247377, member: 15253"] Occorre denunciare tale situazione e pagare la relativa imposta di registro. Se la locazione è da ritenere risolta (e il locatore ha avviato le procedure necessarie alla restituzione dell’immobile), è possibile considerare gli importi conseguiti a titolo di indennità di occupazione, privi di rilevanza reddituale, in base all’art. 6 del TUIR, essendo essi acquisiti come indennizzo per un danno (emergente) e non sostitutivi ovvero integrativi di reddito (lucro cessante). Se invece l’occupazione del bene da parte del conduttore prosegue dopo la scadenza del contratto, senza che il locatore abbia posto in essere alcuna azione volta al rilascio del bene, si concretizza un comportamento che supera o contraddice la volontà eventualmente manifestata con la disdetta, facendo, al contrario, presumere la volontà di prosecuzione del rapporto. In questo caso l’assimilazione delle indennità versate (solo impropriamente definite "senza titolo") ai corrispettivi pattuiti per i contratti di locazione, anche ai fini del corretto trattamento fiscale, scaturisce da un accordo verbale intercorso tra le parti dal quale discende la legittimità del possesso del bene da parte del conduttore. Tenuto conto, pertanto, della natura delle somme corrisposte, anche se in molte ipotesi genericamente denominate "indennità di occupazione senza titolo", è possibile stabilire se trovi applicazione l’aliquota del 2% dell'imposta di registro prevista per i contratti di locazione o quella del 3% prevista per gli altri atti a contenuto patrimoniale. Nel caso in cui le indennità dovute assumono la natura di canoni di locazione, scontano l’imposta di registro nella misura del 2% (con il minimno di 67 euro). Per quanto riguarda il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo, denunce di occupazione senza titolo, correlate alla corresponsione delle indennità, sono atti strumentali rispetto all’adempimento dell’obbligo di registrazione; le stesse, di conseguenza, sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, che include tra gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo "atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie …". [/QUOTE]
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