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Testo
<blockquote data-quote="Bluechewanna" data-source="post: 299984"><p>Le clausole contenute in un contratto di locazione stipulato ai sensi della 431 non possono mai considerarsi vessatorie ai sensi di tale legge: il contratto 3+2 non è un contratto predisposto unilateralmente da un solo contraente (così due anni sentenziò il Tribunale di Milano. Ma il giudice milanese, quando parlò di clausole vessatorie, si riferiva alle sole clausole di carattere generale, e la tua non è una di queste. Quindi, la clausola in questione è vessatoria e va richiamata con titolo e numero? Colpone di scena. No, perche la clausola risolutiva espressa, per giurisprudenza maggioritaria, fino ad oggi non ricade tra le clausole vessatorie e, pertanto, non deve essere approvata per iscritto.</p><p></p><p>Il punto è un altro. L’accordo di Torino si basa ancora sul vecchio decreto del 2002: non è obbligatorio passare dalle associazioni e pagare l’obolo per fare vidimare il contratto. Perciò, <em>Avanti Savoia!</em> Finchè dura, perché non dura <em>minga</em>. La brutta stagione arriva sempre. In caso di un accordo basato sul nuovo decreto ministeriale del 2017, le cose invece potrebbero prendere una brutta piega: in caso di contratto non assistito è obbligatoria l’asseverazione da parte di una sola associazione azzeccagarbugliesca che potrebbe negare la rispondenza del contratto inglobante tale clausola all’accordo o al tipo di contratto predisposto del ministero e magari un’altra associazione no, il che potrebbe determinare ipotesi di dichiarazioni contrastanti da parte di più associazioni. Diavolo. Mi strapperei i capelli a mazzi.</p><p></p><p>La felicità (non solo sentimentale, ma anche contrattuale) va attesa, non pretesa. Come nei drammi russi. Qui Bluechewanna che ti saluta e vola via.<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bluechewanna, post: 299984"] Le clausole contenute in un contratto di locazione stipulato ai sensi della 431 non possono mai considerarsi vessatorie ai sensi di tale legge: il contratto 3+2 non è un contratto predisposto unilateralmente da un solo contraente (così due anni sentenziò il Tribunale di Milano. Ma il giudice milanese, quando parlò di clausole vessatorie, si riferiva alle sole clausole di carattere generale, e la tua non è una di queste. Quindi, la clausola in questione è vessatoria e va richiamata con titolo e numero? Colpone di scena. No, perche la clausola risolutiva espressa, per giurisprudenza maggioritaria, fino ad oggi non ricade tra le clausole vessatorie e, pertanto, non deve essere approvata per iscritto. Il punto è un altro. L’accordo di Torino si basa ancora sul vecchio decreto del 2002: non è obbligatorio passare dalle associazioni e pagare l’obolo per fare vidimare il contratto. Perciò, [I]Avanti Savoia![/I] Finchè dura, perché non dura [I]minga[/I]. La brutta stagione arriva sempre. In caso di un accordo basato sul nuovo decreto ministeriale del 2017, le cose invece potrebbero prendere una brutta piega: in caso di contratto non assistito è obbligatoria l’asseverazione da parte di una sola associazione azzeccagarbugliesca che potrebbe negare la rispondenza del contratto inglobante tale clausola all’accordo o al tipo di contratto predisposto del ministero e magari un’altra associazione no, il che potrebbe determinare ipotesi di dichiarazioni contrastanti da parte di più associazioni. Diavolo. Mi strapperei i capelli a mazzi. La felicità (non solo sentimentale, ma anche contrattuale) va attesa, non pretesa. Come nei drammi russi. Qui Bluechewanna che ti saluta e vola via.;) [/QUOTE]
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