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Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di affitto Hotel seconda scadenza (18 anni)
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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 23029" data-attributes="member: 7232"><p>Dalla Legge 392/78 :</p><p>Art.28. (Rinnovazione del contratto). Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti. </p><p></p><p>Il tuo contratto, essendoti pervenuta la RRR della volontà di "non rinnovazione" del contratto fuori dei termini previsti è rinnovato per altri 9 anni.</p><p>Per la risoluzione anticipata del contratto, dalla medesima Legge :</p><p></p><p>Art.27. (Durata della locazione). Omissis…. È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. </p><p></p><p> :daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 23029, member: 7232"] Dalla Legge 392/78 : Art.28. (Rinnovazione del contratto). Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti. Il tuo contratto, essendoti pervenuta la RRR della volontà di "non rinnovazione" del contratto fuori dei termini previsti è rinnovato per altri 9 anni. Per la risoluzione anticipata del contratto, dalla medesima Legge : Art.27. (Durata della locazione). Omissis…. È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. :daccordo: [/QUOTE]
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