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Contratto di comodato a data certa?
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 167273" data-attributes="member: 4594"><p>criterio generale </p><p>Il contratto di comodato di <u>bene immobile in forma scritta</u>, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, è soggetto a registrazione, a norma dell’articolo 5 della tariffa allegata al Dpr 131 del 26 aprile 1986 ( ndr: leggi imposta di registro ) . Si veda, in questo senso, la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 14/E del 6 febbraio 2001. L’importo da versare è di 168 euro (dal 1 genaio passa a 200 euro ) . La ritardata registrazione – non essendo applicabile alla fattispecie l’istituto del ravvedimento operoso - comporta una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (articolo 69 del 131/1986), oltre agli interessi di mora.</p><p></p><p>Con riferimento <strong><u>al contratto verbale di comodato</u></strong>, l'art. 3, co. 1 della legge di registro nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama il contratto di comodato. Da cio' si puo' ritenere che i <strong>contratti verbali di comodato</strong>, che abbiano per oggetto sia beni immobili ( ma anche mobili ) <u>, non sono soggetti all'obbligo della registrazione</u>, <strong>tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti </strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 167273, member: 4594"] criterio generale Il contratto di comodato di [U]bene immobile in forma scritta[/U], disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, è soggetto a registrazione, a norma dell’articolo 5 della tariffa allegata al Dpr 131 del 26 aprile 1986 ( ndr: leggi imposta di registro ) . Si veda, in questo senso, la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 14/E del 6 febbraio 2001. L’importo da versare è di 168 euro (dal 1 genaio passa a 200 euro ) . La ritardata registrazione – non essendo applicabile alla fattispecie l’istituto del ravvedimento operoso - comporta una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (articolo 69 del 131/1986), oltre agli interessi di mora. Con riferimento [B][U]al contratto verbale di comodato[/U][/B], l'art. 3, co. 1 della legge di registro nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama il contratto di comodato. Da cio' si puo' ritenere che i [B]contratti verbali di comodato[/B], che abbiano per oggetto sia beni immobili ( ma anche mobili ) [U], non sono soggetti all'obbligo della registrazione[/U], [B]tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti [/B] [/QUOTE]
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