La risposta è affermativa. L'atto non registrato non è opponibile ai terzi, ma è perfettamente efficacie tra le parti. Pertanto, l'esistenza di un contratto di comodato attesta, tra le parti, che il comodatario era ed è semplice detentore (e non possessore) dell'immobile. Per tale motivo non potrà invocare l'usucapione, che presuppone, appunto, il "possesso" in buona fede.
 
Concordo con il collega di Bologna.
La mancanza di buona fede è palese in presenza di accordo scritto.
Abitualmente il contratto di comodato viene registrato solo in caso di necessità ovvero qualora sorgano controversie tra il comodante ed il comodatario.
Avv. Luigi De Valeri
 

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