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Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di locazione 4+4 con clausola di rinegoziazione a scadenza dei primi 4 anni
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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 25800" data-attributes="member: 7232"><p>Aggiornamento del canone. La legge di riforma delle locazioni (n. 431/98) ha abrogato l’articolo 24 della legge sull’equo canone, che prevedeva l’adeguamento del canone in misura pari al 75% dell’indice Istat del costo della vita. Pertanto, se nel contratto non è previsto alcun tipo di aggiornamento (cosa piuttosto rara), l’incremento periodico non è dovuto. Se invece è contemplato, si applica. In teoria è possibile stabilire ogni quanto tempo aggiornare il canone (per esempio, ogni anno), nonché decidere squali meccanismi applicare (per esempio, un aumento nella stessa percentuale dell’inflazione) e con quale procedura (per esempio, dietro richiesta del padrone di casa all’inquilino con lettera raccomandata, o in modo automatico). E’ sconsigliabile, per il proprietario, inserire nel contratto formule che prevedano incrementi del canone in misura eccessiva o comunque utilizzando parametri fantasiosi. Si potrebbe infatti andare a contraddire l’articolo 13, comma 1 della nuova norma che così recita: “E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.</p><p>Da : <a href="http://www.confappi.it/upload/notizie/Tutto_locazioni.htm" target="_blank">Le locazioni a canone libero sono quasi sinonimo di contratto di affitto abitativo</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 25800, member: 7232"] Aggiornamento del canone. La legge di riforma delle locazioni (n. 431/98) ha abrogato l’articolo 24 della legge sull’equo canone, che prevedeva l’adeguamento del canone in misura pari al 75% dell’indice Istat del costo della vita. Pertanto, se nel contratto non è previsto alcun tipo di aggiornamento (cosa piuttosto rara), l’incremento periodico non è dovuto. Se invece è contemplato, si applica. In teoria è possibile stabilire ogni quanto tempo aggiornare il canone (per esempio, ogni anno), nonché decidere squali meccanismi applicare (per esempio, un aumento nella stessa percentuale dell’inflazione) e con quale procedura (per esempio, dietro richiesta del padrone di casa all’inquilino con lettera raccomandata, o in modo automatico). E’ sconsigliabile, per il proprietario, inserire nel contratto formule che prevedano incrementi del canone in misura eccessiva o comunque utilizzando parametri fantasiosi. Si potrebbe infatti andare a contraddire l’articolo 13, comma 1 della nuova norma che così recita: “E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”. Da : [url=http://www.confappi.it/upload/notizie/Tutto_locazioni.htm]Le locazioni a canone libero sono quasi sinonimo di contratto di affitto abitativo[/url] :daccordo: [/QUOTE]
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