Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di locazione:il conduttore può registrare il contratto di sua sponte SENZA consenso
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="key" data-source="post: 273919" data-attributes="member: 42958"><p>La Corte Costituzionale con la sentenza 50/2014, ha dichiarato illegittimi l’art. 3, commi 8 e 9, del d. lgs. 23/2011, in relazione alla possibilità data al conduttore di registrare di propria iniziativa il contratto di locazione presso l’Agenzia delle entrate.</p><p></p><p><span style="font-size: 22px"><strong>Registrazione dei contratti di locazione di fabbricati, affitto di terreni e versamento delle imposte (prima registrazione e adempimenti successivi)</strong></span></p><p>Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi IVA) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.</p><p></p><p>Per la registrazione dei contratti di locazione, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), è possibile far riferimento a queste <strong><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/registrare/registrazione+contratti+beni+immobili/contratto+di+locazione+07+2013/schedainfo+regime+ordinario" target="_blank">regole generali</a>.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Fatemi capire,per la corte costituzionale il conduttore NON può registrare un contratto di sua sponte SENZA consenso(scritto) del locatore.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Per l'Agenzia delle Entrate è indifferente........</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Qualcosa non torna.....</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="key, post: 273919, member: 42958"] La Corte Costituzionale con la sentenza 50/2014, ha dichiarato illegittimi l’art. 3, commi 8 e 9, del d. lgs. 23/2011, in relazione alla possibilità data al conduttore di registrare di propria iniziativa il contratto di locazione presso l’Agenzia delle entrate. [SIZE=6][B]Registrazione dei contratti di locazione di fabbricati, affitto di terreni e versamento delle imposte (prima registrazione e adempimenti successivi)[/B][/SIZE] Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi IVA) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. Per la registrazione dei contratti di locazione, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), è possibile far riferimento a queste [B][URL='http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/registrare/registrazione+contratti+beni+immobili/contratto+di+locazione+07+2013/schedainfo+regime+ordinario']regole generali[/URL]. Fatemi capire,per la corte costituzionale il conduttore NON può registrare un contratto di sua sponte SENZA consenso(scritto) del locatore. Per l'Agenzia delle Entrate è indifferente........ Qualcosa non torna.....[/B] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di locazione:il conduttore può registrare il contratto di sua sponte SENZA consenso
Alto