Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di locazione non abitativa, l'affitto è troppo basso!
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 105327" data-attributes="member: 17237"><p>1) Per aver ritardato due mesi il pagamento dell'affitto nessun giudice ti concederà mai lo sfratto per morosità. Anche con la procedura di sfratto in corso, se l'inquilino salda il debito il giudice gli consente di rimanere nei locali.</p><p>2) Se riesci a rinegoziare il canone con loro, facendogli balenare l'ipotesi di ripartire con un nuovo contratto di 6 + 6 anni da ora in sostituzione di quello in essere, buon per te. Ma non credo che un inquilino che già non paga puntualmente si presti a fare un nuovo contratto con un canone maggiore.</p><p>3) Nell'ipotesi che alla scadenza del 2014, ovvero che entro l'aprile 2013, tu gli invii una raccomandata a.r. contenente il tuo diniego alla proroga del contratto, il 1/5/2014 dovrai corrispondere all'inquilino l'indennità di avviamento pari a 18 mensilità del canone in corso a quella data. Non vi è modo di evitarlo se nel contratto è scritto che la locazione si riferisce a un negozio. Uno può anche considerarla un'ingiustizia, però è una legge dello Stato (la 392/78) che era ben conosciuta all'epoca della stipula del contratto, per cui si doveva tenerne debito conto.</p><p>L'unica maniera per evitare di pagare l'indennità è far sì che se na vada l'inquilino di sua volontà, inviandoti una raccomandata di recesso con preavviso di 6 mesi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 105327, member: 17237"] 1) Per aver ritardato due mesi il pagamento dell'affitto nessun giudice ti concederà mai lo sfratto per morosità. Anche con la procedura di sfratto in corso, se l'inquilino salda il debito il giudice gli consente di rimanere nei locali. 2) Se riesci a rinegoziare il canone con loro, facendogli balenare l'ipotesi di ripartire con un nuovo contratto di 6 + 6 anni da ora in sostituzione di quello in essere, buon per te. Ma non credo che un inquilino che già non paga puntualmente si presti a fare un nuovo contratto con un canone maggiore. 3) Nell'ipotesi che alla scadenza del 2014, ovvero che entro l'aprile 2013, tu gli invii una raccomandata a.r. contenente il tuo diniego alla proroga del contratto, il 1/5/2014 dovrai corrispondere all'inquilino l'indennità di avviamento pari a 18 mensilità del canone in corso a quella data. Non vi è modo di evitarlo se nel contratto è scritto che la locazione si riferisce a un negozio. Uno può anche considerarla un'ingiustizia, però è una legge dello Stato (la 392/78) che era ben conosciuta all'epoca della stipula del contratto, per cui si doveva tenerne debito conto. L'unica maniera per evitare di pagare l'indennità è far sì che se na vada l'inquilino di sua volontà, inviandoti una raccomandata di recesso con preavviso di 6 mesi. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di locazione non abitativa, l'affitto è troppo basso!
Alto