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Contratto di locazione per un anno di un monolocale e 730
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 218050" data-attributes="member: 15253"><p>Ai fini di un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, a norma del combinato disposto di cui all'art. 5 della legge n. 431/1998 e del D.M. 30 dicembre 2002, occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:</p><p>1) la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore;</p><p>2) l'allegazione, al contratto, di un'apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza;</p><p>3) la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine.</p><p>Dunque, o ricorrono tali condizioni e si soddisfano le dette modalità, volte a giustificare obbiettivamente la deroga alla disciplina ordinaria oppure, quali che siano le cause del mancato soddisfacimento dei presupposti contemplati, il contratto locativo non può avere una durata inferiore a quella ordinaria, con la conseguenza che, in difetto di prova dei requisiti prescritti, va ricondotto nell'alveo dei contratti di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 431/1998: durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3.</p><p>L'art. 16 del TUIR richiede che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Il suo comma 1-quinquies recita:</p><p>"<em>Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente</em>".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 218050, member: 15253"] Ai fini di un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, a norma del combinato disposto di cui all'art. 5 della legge n. 431/1998 e del D.M. 30 dicembre 2002, occorre la sussistenza delle seguenti condizioni: 1) la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore; 2) l'allegazione, al contratto, di un'apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza; 3) la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine. Dunque, o ricorrono tali condizioni e si soddisfano le dette modalità, volte a giustificare obbiettivamente la deroga alla disciplina ordinaria oppure, quali che siano le cause del mancato soddisfacimento dei presupposti contemplati, il contratto locativo non può avere una durata inferiore a quella ordinaria, con la conseguenza che, in difetto di prova dei requisiti prescritti, va ricondotto nell'alveo dei contratti di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 431/1998: durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. L'art. 16 del TUIR richiede che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Il suo comma 1-quinquies recita: "[I]Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente[/I]". [/QUOTE]
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