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Testo
<blockquote data-quote="Magnus Ansegar" data-source="post: 235517" data-attributes="member: 46607"><p>Nel caso di specie, l'Agenzia può contestare il mancato pagamento dell'imposta andando a ritroso cinque anni, ma se regolarizzi oggi 2 ottobre 2015 utilizzando il modello di pagamento F24 Elide, l'annualità 2010 è compresa. Quindi:</p><p></p><p>Annualità 2010 = Imposta di registro (1501) + sanzione del 5% (1509) + interessi (1510)</p><p>Annualità 2011 = Imposta di registro (1501) + sanzione del 5% (1509) + interessi (1510)</p><p>Annualità 2012 = Imposta di registro (1501) + sanzione del 5% (1509) + interessi (1510)</p><p>Proroga 2013 = Imposta di registro (1504) + sanzione del 5% (1509) + interessi (1510)</p><p>Annualità 2014 = Imposta di registro (1501) + sanzione del 4,29% (1509) + interessi (1510)</p><p>Annualità 2015 = Imposta di registro (1501) + sanzione del 3,75% (1509) + interessi (1510)</p><p></p><p>Gli uffici locali, in genere, richiedono non un modello cumulativo, ma tanti modelli separati per ciascuna annualità e proroga (facilita il calcolo e ,l'inserimento in griglia). In ogni caso, il modello telematico dell'Agenzia non dispone di un numero di righi sufficienti , per cui dovresti effettuare comunque più invii, mentre Rli telematico impone l'invio di singoli file per sanare ogni singolo inadempimento.</p><p></p><p>Riguardo all'aumento del canone nel commerciale, giurisprudenza e dottrina ritengono non sia operazione praticabile, affermando l'indisponibilità dei diritti acquisiti dal conduttore sia in via preventiva sia in corso di rapporto, ritenendo nulla ogni pattuizione contraria articolo 79, comma 1 della legge 392/78. Tuttavia, sta prendendo corpo una mitigazione del principio,l ove si versi in ipotesi di transazioni con reciproci benefici tra le parti. In altre parole, l'utilità economica che tu conseguiresti (aumento del canone), benchè in contrasto con disposizioni imperative della legge di riforma del 1978, giustificati da corrispondenti vantaggi in capo al conduttore (un esempio: decidi di venire incontro alle richieste del conduttore di un nuovo restyling dei locali), in questo caso diventerebbe lecita e la transazione raggiunta, con piena soddisfazione delle parti, sottoscritta in corso di rapporto, anziché nulla, sarebbe valida.</p><p></p><p>In tal caso, determinatasi un'ulteriore maggiore liquidazione d'imposta, occorre comunicare l'evento in Agenzia, portando in registrazione un atto integrativo bollato, utilizzando i modelli di registrazione 69 e di pagamento F23, e, se infrannuale, integrare l'imposta di registro già versata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Magnus Ansegar, post: 235517, member: 46607"] Nel caso di specie, l'Agenzia può contestare il mancato pagamento dell'imposta andando a ritroso cinque anni, ma se regolarizzi oggi 2 ottobre 2015 utilizzando il modello di pagamento F24 Elide, l'annualità 2010 è compresa. Quindi: Annualità 2010 = Imposta di registro (1501) + sanzione del 5% (1509) + interessi (1510) Annualità 2011 = Imposta di registro (1501) + sanzione del 5% (1509) + interessi (1510) Annualità 2012 = Imposta di registro (1501) + sanzione del 5% (1509) + interessi (1510) Proroga 2013 = Imposta di registro (1504) + sanzione del 5% (1509) + interessi (1510) Annualità 2014 = Imposta di registro (1501) + sanzione del 4,29% (1509) + interessi (1510) Annualità 2015 = Imposta di registro (1501) + sanzione del 3,75% (1509) + interessi (1510) Gli uffici locali, in genere, richiedono non un modello cumulativo, ma tanti modelli separati per ciascuna annualità e proroga (facilita il calcolo e ,l'inserimento in griglia). In ogni caso, il modello telematico dell'Agenzia non dispone di un numero di righi sufficienti , per cui dovresti effettuare comunque più invii, mentre Rli telematico impone l'invio di singoli file per sanare ogni singolo inadempimento. Riguardo all'aumento del canone nel commerciale, giurisprudenza e dottrina ritengono non sia operazione praticabile, affermando l'indisponibilità dei diritti acquisiti dal conduttore sia in via preventiva sia in corso di rapporto, ritenendo nulla ogni pattuizione contraria articolo 79, comma 1 della legge 392/78. Tuttavia, sta prendendo corpo una mitigazione del principio,l ove si versi in ipotesi di transazioni con reciproci benefici tra le parti. In altre parole, l'utilità economica che tu conseguiresti (aumento del canone), benchè in contrasto con disposizioni imperative della legge di riforma del 1978, giustificati da corrispondenti vantaggi in capo al conduttore (un esempio: decidi di venire incontro alle richieste del conduttore di un nuovo restyling dei locali), in questo caso diventerebbe lecita e la transazione raggiunta, con piena soddisfazione delle parti, sottoscritta in corso di rapporto, anziché nulla, sarebbe valida. In tal caso, determinatasi un'ulteriore maggiore liquidazione d'imposta, occorre comunicare l'evento in Agenzia, portando in registrazione un atto integrativo bollato, utilizzando i modelli di registrazione 69 e di pagamento F23, e, se infrannuale, integrare l'imposta di registro già versata. [/QUOTE]
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