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Contratto di locazione transitorio > Motivi della transitorietà
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Testo
<blockquote data-quote="Magnus Ansegar" data-source="post: 230870" data-attributes="member: 46607"><p>Per i contratti transitori sono state definite con decreto ministeriale (prima il decreto 5 marzo 1999, poi quello del 30 dicembre 2002) le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di questa natura. Entrambi i decreti (il primo all’articolo 2, comma 3, il secondo all’articolo 2, comma 4) richiedono, nel caso in cui la transitorietà riguardi il conduttore, che di questa ne sia dato riscontro con apposita documentazione da allegare al contratto (articolo 3 del contratto-tipo transitorio allegato al decreto del 2002), soggetta a tassazione in regime ordinario. Nel caso, invece, in cui l’esigenza riguardi il locatore,non è richiesto anche di documentarla, bensì solo di confermarla, prima della scadenza contrattuale, con lettera raccomandata (articolo 2 del contratto-tipo), proprio perché il rapporto non possa proseguire oltre il termine pattuito inizialmente (il conduttore resta esonerato da tale obbligo, nonostante nei succitati decreti si legga che l’accollo dell’onere di conferma riguardi entrambe le parti).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Magnus Ansegar, post: 230870, member: 46607"] Per i contratti transitori sono state definite con decreto ministeriale (prima il decreto 5 marzo 1999, poi quello del 30 dicembre 2002) le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di questa natura. Entrambi i decreti (il primo all’articolo 2, comma 3, il secondo all’articolo 2, comma 4) richiedono, nel caso in cui la transitorietà riguardi il conduttore, che di questa ne sia dato riscontro con apposita documentazione da allegare al contratto (articolo 3 del contratto-tipo transitorio allegato al decreto del 2002), soggetta a tassazione in regime ordinario. Nel caso, invece, in cui l’esigenza riguardi il locatore,non è richiesto anche di documentarla, bensì solo di confermarla, prima della scadenza contrattuale, con lettera raccomandata (articolo 2 del contratto-tipo), proprio perché il rapporto non possa proseguire oltre il termine pattuito inizialmente (il conduttore resta esonerato da tale obbligo, nonostante nei succitati decreti si legga che l’accollo dell’onere di conferma riguardi entrambe le parti). [/QUOTE]
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