Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di locazione uso foresteria: normativa fiscale per il conduttore
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 346881" data-attributes="member: 42040"><p>Eccolo:</p><p></p><p>"2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive,<u> salvo quelle relative a</u> servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a<u> servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. </u>I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo <a href="https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-iv/art51.html" target="_blank">51</a>, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili."</p><p></p><p>Ho sottolineato quello che sarebbe il nostro caso: alloggio, senza residenza, di personale in trasferta temporanea.</p><p></p><p>Il problema consiste nel fatto che quel personale NON è dipendente della s.r.l.: sono i due soci e alcuni collaboratori esterni (artigiani con partita IVA che lavorano in subappalto fatturando alla s.r.l. le loro prestazioni di servizi).</p><p></p><p>Mi pare di capire che la deducibilità, parziale o limitata nel tempo, riguarda solo le società che utilizzano la foresteria per i loro dipendenti. Non per i soci e i collaboratori.</p><p>Eventualmente per gli "ospiti", nel qual caso si tratterebbe di spese di rappresentanza deducibili solo in parte.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 346881, member: 42040"] Eccolo: "2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive,[U] salvo quelle relative a[/U] servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a[U] servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. [/U]I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo [URL='https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-iv/art51.html']51[/URL], comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili." Ho sottolineato quello che sarebbe il nostro caso: alloggio, senza residenza, di personale in trasferta temporanea. Il problema consiste nel fatto che quel personale NON è dipendente della s.r.l.: sono i due soci e alcuni collaboratori esterni (artigiani con partita IVA che lavorano in subappalto fatturando alla s.r.l. le loro prestazioni di servizi). Mi pare di capire che la deducibilità, parziale o limitata nel tempo, riguarda solo le società che utilizzano la foresteria per i loro dipendenti. Non per i soci e i collaboratori. Eventualmente per gli "ospiti", nel qual caso si tratterebbe di spese di rappresentanza deducibili solo in parte. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di locazione uso foresteria: normativa fiscale per il conduttore
Alto