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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 222379"><p>L’obbligo di pagare il compenso all’avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che lo ha officiato, sebbene l’opera professionale sia stata richiesta e si sia svolta nell’interesse anche di un terzo.</p><p></p><p>Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 26 aprile 2004 n. 7926, rigettando la pretesa di un avvocato che chiedeva ad una delle parti il pagamento di un compenso per prestazioni professionali consistenti nella redazione di un contatto di locazione. </p><p></p><p>La Suprema Corte inoltre ha sollevato dei dubbi sul fatto che un'opera professionale come quella della redazione di un contratto di locazione possa essere svolta nel comune interesse del locatore e della conduttrice, dal momento che gli stessi sono portatori, per definizione, di interessi contrapposti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 222379"] L’obbligo di pagare il compenso all’avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che lo ha officiato, sebbene l’opera professionale sia stata richiesta e si sia svolta nell’interesse anche di un terzo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 26 aprile 2004 n. 7926, rigettando la pretesa di un avvocato che chiedeva ad una delle parti il pagamento di un compenso per prestazioni professionali consistenti nella redazione di un contatto di locazione. La Suprema Corte inoltre ha sollevato dei dubbi sul fatto che un'opera professionale come quella della redazione di un contratto di locazione possa essere svolta nel comune interesse del locatore e della conduttrice, dal momento che gli stessi sono portatori, per definizione, di interessi contrapposti. [/QUOTE]
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