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Testo
<blockquote data-quote="Magnus Ansegar" data-source="post: 227869" data-attributes="member: 46607"><p>Salvo quanto precisato da Nemesis, cioè che l'attività commerciale in questione non abbia, per sua natura, carattere transitorio, oppure riferita a locali non qualificati di interesse storico e con canone annuo superiore a 250.000 euro, è nulla una clausola che preveda una durata del contratto inferiore a sei anni. L'articolo 79 della legge 392/78 sanziona di nullità non solo "ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale el contratto", ma anche ogni patto volto ad attribuire al locatore un canone maggiore a quello previsto o altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge medesima. Il canone pattuito in origine (anche scaglionato) non è suscettibile di aumenti nel corso della locazione, salvo l'aggiornamento Istat o conseguenti a intervenute transazioni tra le parti che giustifichino, però, un vantaggio a favore del conduttore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Magnus Ansegar, post: 227869, member: 46607"] Salvo quanto precisato da Nemesis, cioè che l'attività commerciale in questione non abbia, per sua natura, carattere transitorio, oppure riferita a locali non qualificati di interesse storico e con canone annuo superiore a 250.000 euro, è nulla una clausola che preveda una durata del contratto inferiore a sei anni. L'articolo 79 della legge 392/78 sanziona di nullità non solo "ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale el contratto", ma anche ogni patto volto ad attribuire al locatore un canone maggiore a quello previsto o altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge medesima. Il canone pattuito in origine (anche scaglionato) non è suscettibile di aumenti nel corso della locazione, salvo l'aggiornamento Istat o conseguenti a intervenute transazioni tra le parti che giustifichino, però, un vantaggio a favore del conduttore. [/QUOTE]
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