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Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto scaduto e inquilino che non va via e vuole pagare
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Testo
<blockquote data-quote="Bluechewanna" data-source="post: 304854"><p>Anche il turistico tutela la restituzione, però non ci sono scorciatoie. Per tutelare le tue ragioni dovrai prontamente ricorrere all’autorità giudiziaria, non al mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all’art.392 c.p. e violazione di domicilio di cui all’art.614 c.p. La procedura non è il cambio della serratura, ma lo sfratto per finita locazione avanti il Tribunale del luogo ove l’immobile si trova anche se il conduttore è svedese, a patto però che esista un contratto valido.</p><p></p><p>La giurisprudenza ha infatti stabilito che tutti i contratti ad uso abitativo, e pertanto anche i contratti di locazione turistica, devono essere stipulati per iscritto per essere validi: il tuo documento cartaceo costituirà la base sul quale dirimere eventuali controversie. Il comma di chiusura del primo articolo della legge 431/1998 non prevede eccezioni dalla sua entrata in vigore, anche se agli alloggi locati esclusivamente ad uso turistico non si applicano numerosi e fondamentali articoli della legge citata: l’unica norma della 431 che trova applicazione nei confronti dei turistici è proprio quella dell’articolo 1, quarto comma, che richiede la forma scritta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bluechewanna, post: 304854"] Anche il turistico tutela la restituzione, però non ci sono scorciatoie. Per tutelare le tue ragioni dovrai prontamente ricorrere all’autorità giudiziaria, non al mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all’art.392 c.p. e violazione di domicilio di cui all’art.614 c.p. La procedura non è il cambio della serratura, ma lo sfratto per finita locazione avanti il Tribunale del luogo ove l’immobile si trova anche se il conduttore è svedese, a patto però che esista un contratto valido. La giurisprudenza ha infatti stabilito che tutti i contratti ad uso abitativo, e pertanto anche i contratti di locazione turistica, devono essere stipulati per iscritto per essere validi: il tuo documento cartaceo costituirà la base sul quale dirimere eventuali controversie. Il comma di chiusura del primo articolo della legge 431/1998 non prevede eccezioni dalla sua entrata in vigore, anche se agli alloggi locati esclusivamente ad uso turistico non si applicano numerosi e fondamentali articoli della legge citata: l’unica norma della 431 che trova applicazione nei confronti dei turistici è proprio quella dell’articolo 1, quarto comma, che richiede la forma scritta. [/QUOTE]
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