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Contratto transitorio a Roma
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<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 417038" data-attributes="member: 22366"><p>[USER=57487]@Piletta[/USER]</p><p></p><p>A Roma non esiste un solo accordo territoriale, ma ne esistono due. Accordi differenti quasi sempre determinano regole differenti e conseguenze per le parti.</p><p></p><p>A Roma, infatti, permangono valori minimi e massimi delle microzone differenti su uno stesso immobile. La sorte del contratto è legata all’accordo scelto e ai vantaggi che sul piano applicativo quell’accordo può dare alle parti perché il numero dei parametri e delle riduzioni che determinano il canone per fascia è disomogeneo: l’aumento dei valori delle fasce dei canoni previsto per i transitori prevede, nel primo accordo, una maggiorazione del 10%, nel secondo, esattamente il doppio (20%), quindi, che cosa può accadere?</p><p></p><p>Può accadere che un contratto sia rispondente ad un accordo, ma possa non essere rispondente all’altro che pure è vigente nello stesso Comune.</p><p></p><p>Potrebbe pure ipotizzarsi il rilascio di dichiarazioni di rispondenza del contratto contrastanti su un’idenntico caso di specie (ad es. CONFABITARE la rilascia, CONFEDILIZIA la nega), aspetto, questo, finora mai chiarito in un’aula di tribunale.</p><p></p><p>Ma tralasciando questi aspetti, ai sensi dell’art.2, co.2 del DM 16 gennaio 2017, la durata del contratto transitorio va da 1 giorno a 18 mesi. Il canone è concordato (cedolizzabile al 10%) e va asseverato. Alcun vincolo nella determinazione del canone e nell’asseverazione, invece, per quanto attiene ai contratti di durata pari o inferiore a 30 giorni (cedolarizzabili al 21%).</p><p></p><p>Allo scadere del periodo convenuto, il contratto si estingue automaticamente, salvo proroga per persistenza delle esigenze di transitorietà (secondo Cassazione è ipotizzabile anche per i transitori il tacito rinnovo ai sensi dell’art. 1597 c.c.) o scioglimento per mutuo consenso. Nel primo caso, le disposizioni del DM del 2017 non prevedono più la necessità della conferma della sussistenza delle esigenze transitorie prima della scadenza del contratto prevista dal precedente DM del 2002.</p><p></p><p>Questa tipologia di contratto, nelle due modalità “calmierato” e “libero”, permette all’inquilino di beneficiare di una detrazione fiscale sull’IRPEF rapportata al periodo di tempo durante il quale l’immobile sia adibito ad abitazione principale: infatti, il conduttore, come chiarito da Cassazione, ancorchè il contratto duri pochi mesi, può trasferire la residenza nell’immobile locato, senza che il proprietario possa impedirglielo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 417038, member: 22366"] [USER=57487]@Piletta[/USER] A Roma non esiste un solo accordo territoriale, ma ne esistono due. Accordi differenti quasi sempre determinano regole differenti e conseguenze per le parti. A Roma, infatti, permangono valori minimi e massimi delle microzone differenti su uno stesso immobile. La sorte del contratto è legata all’accordo scelto e ai vantaggi che sul piano applicativo quell’accordo può dare alle parti perché il numero dei parametri e delle riduzioni che determinano il canone per fascia è disomogeneo: l’aumento dei valori delle fasce dei canoni previsto per i transitori prevede, nel primo accordo, una maggiorazione del 10%, nel secondo, esattamente il doppio (20%), quindi, che cosa può accadere? Può accadere che un contratto sia rispondente ad un accordo, ma possa non essere rispondente all’altro che pure è vigente nello stesso Comune. Potrebbe pure ipotizzarsi il rilascio di dichiarazioni di rispondenza del contratto contrastanti su un’idenntico caso di specie (ad es. CONFABITARE la rilascia, CONFEDILIZIA la nega), aspetto, questo, finora mai chiarito in un’aula di tribunale. Ma tralasciando questi aspetti, ai sensi dell’art.2, co.2 del DM 16 gennaio 2017, la durata del contratto transitorio va da 1 giorno a 18 mesi. Il canone è concordato (cedolizzabile al 10%) e va asseverato. Alcun vincolo nella determinazione del canone e nell’asseverazione, invece, per quanto attiene ai contratti di durata pari o inferiore a 30 giorni (cedolarizzabili al 21%). Allo scadere del periodo convenuto, il contratto si estingue automaticamente, salvo proroga per persistenza delle esigenze di transitorietà (secondo Cassazione è ipotizzabile anche per i transitori il tacito rinnovo ai sensi dell’art. 1597 c.c.) o scioglimento per mutuo consenso. Nel primo caso, le disposizioni del DM del 2017 non prevedono più la necessità della conferma della sussistenza delle esigenze transitorie prima della scadenza del contratto prevista dal precedente DM del 2002. Questa tipologia di contratto, nelle due modalità “calmierato” e “libero”, permette all’inquilino di beneficiare di una detrazione fiscale sull’IRPEF rapportata al periodo di tempo durante il quale l’immobile sia adibito ad abitazione principale: infatti, il conduttore, come chiarito da Cassazione, ancorchè il contratto duri pochi mesi, può trasferire la residenza nell’immobile locato, senza che il proprietario possa impedirglielo. [/QUOTE]
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