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Contratto transitorio a Roma
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Testo
<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 417052" data-attributes="member: 22366"><p>Né le disposizioni contenute nel DM del 2017 né gli accordi locali prevedono un meccanismo di rinnovazione tacita, in difetto di disdetta, dei contratti transitori, non essendo operante testualmente per questi contratti lo specifico meccanismo predisposto dall’art.2 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione) della 431 sui “4+4” (co.1) e “3+2” (c.3).</p><p></p><p>Tuttavia, come confermato da Cassazione, anche nel quadro della contrattazione concertata la locazione di natura transitoria si rinnova tacitamente, qualora il conduttore sia lasciato nella detenzione della cosa locata, dovendosi reputare persistenti le cause di transitorietà, salvo, chiarisce Cassazione, volontà novativa rispetto alla originaria convenzione negoziale, con eventuale modificazione anche del tipo contrattuale.</p><p></p><p>Non è un caso che le nuove disposizioni non prevedano più dal 2017 l’obiettivo venir meno della transitorietà e l’obbligo di conferma della sussistenza delle esigenze transitorie prima dello spirare del termine, previsti rispettivamente ai commi 5 e 4 dell’art.2 del vecchio DM del 2002, che determinava la riconduzione del rapporto ad una locazione primaria (non secondaria) e stabile (non temporanea) quadriennale (rinnovabile).</p><p></p><p>Infatti, non appare plausibile che solo le locazioni transitorie per studenti universitari possano rinnovarsi tacitamente alla scadenza e che le locazioni transitorie ordinarie cessino, senza alcuna possibilità di rinnovo, come se esistessero esigenze transitorie di classe A ed esigenze transitorie di classe B, in considerazione di una presunta natura primaria delle prime, a scapito delle seconde, parametrazione di interessi che si porrebbe in contrasto con ogni criterio di logica giuridica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 417052, member: 22366"] Né le disposizioni contenute nel DM del 2017 né gli accordi locali prevedono un meccanismo di rinnovazione tacita, in difetto di disdetta, dei contratti transitori, non essendo operante testualmente per questi contratti lo specifico meccanismo predisposto dall’art.2 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione) della 431 sui “4+4” (co.1) e “3+2” (c.3). Tuttavia, come confermato da Cassazione, anche nel quadro della contrattazione concertata la locazione di natura transitoria si rinnova tacitamente, qualora il conduttore sia lasciato nella detenzione della cosa locata, dovendosi reputare persistenti le cause di transitorietà, salvo, chiarisce Cassazione, volontà novativa rispetto alla originaria convenzione negoziale, con eventuale modificazione anche del tipo contrattuale. Non è un caso che le nuove disposizioni non prevedano più dal 2017 l’obiettivo venir meno della transitorietà e l’obbligo di conferma della sussistenza delle esigenze transitorie prima dello spirare del termine, previsti rispettivamente ai commi 5 e 4 dell’art.2 del vecchio DM del 2002, che determinava la riconduzione del rapporto ad una locazione primaria (non secondaria) e stabile (non temporanea) quadriennale (rinnovabile). Infatti, non appare plausibile che solo le locazioni transitorie per studenti universitari possano rinnovarsi tacitamente alla scadenza e che le locazioni transitorie ordinarie cessino, senza alcuna possibilità di rinnovo, come se esistessero esigenze transitorie di classe A ed esigenze transitorie di classe B, in considerazione di una presunta natura primaria delle prime, a scapito delle seconde, parametrazione di interessi che si porrebbe in contrasto con ogni criterio di logica giuridica. [/QUOTE]
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