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Contratto transitorio
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<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 52186" data-attributes="member: 13295"><p>Per soddisfare esigenze di stipula di contratti "transitori", da parte dei proprietari/locatori e degli inquilini, l'intesa raggiunta al ministero dei lavori pubblici (la convenzione nazionale) stabilisce che questi rapporti locatizi abbiano una durata non inferiore a un mese e non superiore a 18 mesi. Le "motivazioni" che permetteranno di concretizzare questi rapporti locatizi individuate a livello locale fra le organizzazioni della proprietà e degli inquilini. </p><p></p><p>Il contratto-tipo "transitorio" dovrà prevedere una specifica clausola contrattuale che individui l'esigenza transitoria del locatore e dell'inquilino, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della "transitorietà" abitativa, il contratto-tipo dovrà prevedere che la durata del contratto "transitorio" verrà sostituita da quella prevista per il contratto "libero" (nella stragrande maggioranza dei casi 8 anni: cioè almeno 4 anni iniziali, che si rinnoveranno automaticamente per un ulteriore quadriennio, a meno che il locatore non possa far valere sue specifiche "necessità"). </p><p></p><p>L'esigenza abitativa "transitoria" dell'inquilino dovrà essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto. La confedilizia segnala che i contratti "transitori" non potranno essere stipulati prima dell'emanazione del decreto ministeriale atteso entro la prima decade di marzo; il mancato rispetto di questa precisa indicazione potrebbe comportare l'inclusione del contratto "transitorio" nell'area "libera" (cioè con durata di 8 anni). Gli affitti dei contratti "transitori" nelle undici aeree metropolitane, nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, saranno definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi fissati a livello locale per i contratti "concordati". I valori dovranno essere espressi in lire/mq.utile</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 52186, member: 13295"] Per soddisfare esigenze di stipula di contratti "transitori", da parte dei proprietari/locatori e degli inquilini, l'intesa raggiunta al ministero dei lavori pubblici (la convenzione nazionale) stabilisce che questi rapporti locatizi abbiano una durata non inferiore a un mese e non superiore a 18 mesi. Le "motivazioni" che permetteranno di concretizzare questi rapporti locatizi individuate a livello locale fra le organizzazioni della proprietà e degli inquilini. Il contratto-tipo "transitorio" dovrà prevedere una specifica clausola contrattuale che individui l'esigenza transitoria del locatore e dell'inquilino, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della "transitorietà" abitativa, il contratto-tipo dovrà prevedere che la durata del contratto "transitorio" verrà sostituita da quella prevista per il contratto "libero" (nella stragrande maggioranza dei casi 8 anni: cioè almeno 4 anni iniziali, che si rinnoveranno automaticamente per un ulteriore quadriennio, a meno che il locatore non possa far valere sue specifiche "necessità"). L'esigenza abitativa "transitoria" dell'inquilino dovrà essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto. La confedilizia segnala che i contratti "transitori" non potranno essere stipulati prima dell'emanazione del decreto ministeriale atteso entro la prima decade di marzo; il mancato rispetto di questa precisa indicazione potrebbe comportare l'inclusione del contratto "transitorio" nell'area "libera" (cioè con durata di 8 anni). Gli affitti dei contratti "transitori" nelle undici aeree metropolitane, nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, saranno definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi fissati a livello locale per i contratti "concordati". I valori dovranno essere espressi in lire/mq.utile [/QUOTE]
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