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Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 52215" data-attributes="member: 13295"><p>Correggo e chiarisco:</p><p>Il contratto transitorio è regolato dall’art. 5 della L. 431/98 che stabilisce che "il decreto di cui al comma 2 dell’art. 4 definisce le condizioni e le modalit’ per per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti". Il decreto cui si riferisce l’articolo citato (che ’ sta stato emesso di concerto dai Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze in data 5/3/99) dovrebbe recepire e di fatto ha recepito i contenuti della convenzione nazionale precedentemente realizzata con l’intervento delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.</p><p></p><p>Come si ricorder’, il, il meccanismo è il medesimo del convenzionato per uso abitativo stabile (3+2), con il ricorso alla contrattazione collettiva a livello nazionale per individuare i criteri generali per la definizione dei canoni e la durata dei contratti, che devono costituire la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell’art.2. Valgono pertanto per il transitorio le medesime considerazioni che si fecero per il convenzionato (3+2), su una iniziale diffidenza di fondo da parte degli utenti, per un paventato eccessivo avvicinamento del sistema delle locazioni ad uso abitativo a quello tipico del diritto del lavoro con la contrattazione collettiva, con canoni prefissati troppo bassi e la impossibilit’ di di accordi fruibili a causa di una eccessiva sindacalizzazione della materia.</p><p></p><p>Almeno per quanto concerne l’entit’ del del canone il rischio pare scongiurato e i parametri fissati con i vari accordi su base locale, che sono gli stessi del convenzionato ad uso abitativo, sembrano in prima battuta soddisfacenti. Viceversa non si può non ravvisare alcune scelte criticabili che, come diremo sotto, sono senz’altro da attribuire alla tipica tendenza delle associazioni sindacali, di dimostrare la massimizzazione dei risultati per le rispettive categorie, puntando su obbiettivi ideologici, di principio a volte anche perdendo di vista lo stesso interesse della categoria tutelata.</p><p></p><p>Ma veniamo ad indicare le caratteristiche principali richieste per la stipula di un contratto transitorio come da convenzione nazionale e quindi non derogabili neanche a livello locale:</p><p></p><p>1. Durata da 1 a 18 mesi;</p><p></p><p>2. Dichiarazione delle parti che esplicitino l’esigenza transitoria;</p><p></p><p>3. Onere per il locatore di confermare prima della scadenza i motivi di transitoriet’ e s e sanzioni conseguenti in caso di mancanza dell’uso dichiarato;</p><p></p><p>4. Canone convenzionato;</p><p></p><p>5. Utilizzo del modulo di contratto predisposto allegato alla convenzione nazionale ed agli accordi locali.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 52215, member: 13295"] Correggo e chiarisco: Il contratto transitorio è regolato dall’art. 5 della L. 431/98 che stabilisce che "il decreto di cui al comma 2 dell’art. 4 definisce le condizioni e le modalit’ per per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti". Il decreto cui si riferisce l’articolo citato (che ’ sta stato emesso di concerto dai Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze in data 5/3/99) dovrebbe recepire e di fatto ha recepito i contenuti della convenzione nazionale precedentemente realizzata con l’intervento delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Come si ricorder’, il, il meccanismo è il medesimo del convenzionato per uso abitativo stabile (3+2), con il ricorso alla contrattazione collettiva a livello nazionale per individuare i criteri generali per la definizione dei canoni e la durata dei contratti, che devono costituire la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell’art.2. Valgono pertanto per il transitorio le medesime considerazioni che si fecero per il convenzionato (3+2), su una iniziale diffidenza di fondo da parte degli utenti, per un paventato eccessivo avvicinamento del sistema delle locazioni ad uso abitativo a quello tipico del diritto del lavoro con la contrattazione collettiva, con canoni prefissati troppo bassi e la impossibilit’ di di accordi fruibili a causa di una eccessiva sindacalizzazione della materia. Almeno per quanto concerne l’entit’ del del canone il rischio pare scongiurato e i parametri fissati con i vari accordi su base locale, che sono gli stessi del convenzionato ad uso abitativo, sembrano in prima battuta soddisfacenti. Viceversa non si può non ravvisare alcune scelte criticabili che, come diremo sotto, sono senz’altro da attribuire alla tipica tendenza delle associazioni sindacali, di dimostrare la massimizzazione dei risultati per le rispettive categorie, puntando su obbiettivi ideologici, di principio a volte anche perdendo di vista lo stesso interesse della categoria tutelata. Ma veniamo ad indicare le caratteristiche principali richieste per la stipula di un contratto transitorio come da convenzione nazionale e quindi non derogabili neanche a livello locale: 1. Durata da 1 a 18 mesi; 2. Dichiarazione delle parti che esplicitino l’esigenza transitoria; 3. Onere per il locatore di confermare prima della scadenza i motivi di transitoriet’ e s e sanzioni conseguenti in caso di mancanza dell’uso dichiarato; 4. Canone convenzionato; 5. Utilizzo del modulo di contratto predisposto allegato alla convenzione nazionale ed agli accordi locali. [/QUOTE]
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