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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 398676" data-attributes="member: 42040"><p>Art. 35 l. 392/1978:</p><p></p><p><em>Art. 35.</em></p><p><em>(Limiti)</em></p><p> <em></em></p><p><em>Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonche' destinati all'esercizio di attivita' professionali, ad attivita' di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.</em></p><p></p><p> Se in quel magazzino non viene esercitata un'attività di vendita al pubblico, l'indennità per la perdita dell'avviamento non è dovuta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 398676, member: 42040"] Art. 35 l. 392/1978: [I]Art. 35. (Limiti) Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonche' destinati all'esercizio di attivita' professionali, ad attivita' di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.[/I] Se in quel magazzino non viene esercitata un'attività di vendita al pubblico, l'indennità per la perdita dell'avviamento non è dovuta. [/QUOTE]
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