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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 215665" data-attributes="member: 15253"><p>No. Negli anni 2012 e 2013 la quota <u>indeducibile</u> (non "indetraibile") era di 40 euro (ex art. 4, comma 76 della legge n. 92/2012).</p><p>Il comma 1.1 dell'art. 15 del TUIR, introdotto dall'art. 15, comma 3 della legge n. 96/2012, come modificato dall'art. 1, comma 137, lettera a) della legge n. 190/2014 prevede:</p><p>"<em>Dall'imposta lorda si <strong>detrae</strong> un importo pari al <u>24 per cento, per l'anno 2013</u>, e al <u><strong>26 per cento</strong>, a decorrere dall'anno 2014</u>, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (*), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a</em></p><p><em>condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,</em></p><p><em>che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</em>."</p><p>(*) a decorrere dal periodo di imposta 2015, ex comma 138 dell'art. 1 della citata legge n. 190/2014. Per il periodo d'imposta 2014 la detrazione spetta per importo fino a 2.065 euro annui.</p><p>P.S.: le erogazioni liberali per i non imprenditori sono "detraibili" (non "deducibili").</p><p>Sono invece oneri deducibili dal reddito d'impresa (quindi, per gli imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, ecc.), ex art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR. Questi soggetti possono dedurre dal reddito di impresa del 2014 un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Per il 2015, l'importo è non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 215665, member: 15253"] No. Negli anni 2012 e 2013 la quota [U]indeducibile[/U] (non "indetraibile") era di 40 euro (ex art. 4, comma 76 della legge n. 92/2012). Il comma 1.1 dell'art. 15 del TUIR, introdotto dall'art. 15, comma 3 della legge n. 96/2012, come modificato dall'art. 1, comma 137, lettera a) della legge n. 190/2014 prevede: "[I]Dall'imposta lorda si [B]detrae[/B] un importo pari al [U]24 per cento, per l'anno 2013[/U], e al [U][B]26 per cento[/B], a decorrere dall'anno 2014[/U], per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (*), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[/I]." (*) a decorrere dal periodo di imposta 2015, ex comma 138 dell'art. 1 della citata legge n. 190/2014. Per il periodo d'imposta 2014 la detrazione spetta per importo fino a 2.065 euro annui. P.S.: le erogazioni liberali per i non imprenditori sono "detraibili" (non "deducibili"). Sono invece oneri deducibili dal reddito d'impresa (quindi, per gli imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, ecc.), ex art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR. Questi soggetti possono dedurre dal reddito di impresa del 2014 un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Per il 2015, l'importo è non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. [/QUOTE]
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