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<blockquote data-quote="Elisabetta48" data-source="post: 215912" data-attributes="member: 35395"><p>In pratica si può optare per la deducibilità (per le persone fisiche) se la Onlus tiene la contabilità in partita doppia e se rendiconta tutto, ma proprio tutto, in modo dettagliato. Questo lo sa solo la Onlus, per questo prima di compilare l'Unico bisogna verificare a che tipo di Onlus si è fatta la donazione. </p><p>Forse non tutti sanno che se la Onlus è inadempiente anche il donante rischia. Trascrivo dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate:</p><p></p><p>"L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.</p><p>Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).</p><p>La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.</p><p>Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Elisabetta48, post: 215912, member: 35395"] In pratica si può optare per la deducibilità (per le persone fisiche) se la Onlus tiene la contabilità in partita doppia e se rendiconta tutto, ma proprio tutto, in modo dettagliato. Questo lo sa solo la Onlus, per questo prima di compilare l'Unico bisogna verificare a che tipo di Onlus si è fatta la donazione. Forse non tutti sanno che se la Onlus è inadempiente anche il donante rischia. Trascrivo dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate: "L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante. Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%). La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili. Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate." [/QUOTE]
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