Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Cosa fare quando l'acquisto proviene da donazione ?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="robertobosco" data-source="post: 53259" data-attributes="member: 15010"><p>Senta "calendulo" Lei, probabilmente, confonde la rinuncia a un diritto di esercitare l'azione di riduzione che giustamente può essere esercitata solo all'apertura della successione (cioè alla data della morte del donante), con l' azione stragiudiziale di opposizione alla donazione (o la dichiarazione di rinuncia stragiudiziale di opposizione alla donazione ) che è consentita con il donante in vita.</p><p>Ovviamente con l'unico scopo di favorire la "commerciabilità" della vendita, entro il decorso dei 20 anni !.</p><p>Pertanto, l'impegno a non esercitare opposizione, non annulla la facoltà di esercitare future azioni di riduzione nei confronti del donatario. Un saluto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="robertobosco, post: 53259, member: 15010"] Senta "calendulo" Lei, probabilmente, confonde la rinuncia a un diritto di esercitare l'azione di riduzione che giustamente può essere esercitata solo all'apertura della successione (cioè alla data della morte del donante), con l' azione stragiudiziale di opposizione alla donazione (o la dichiarazione di rinuncia stragiudiziale di opposizione alla donazione ) che è consentita con il donante in vita. Ovviamente con l'unico scopo di favorire la "commerciabilità" della vendita, entro il decorso dei 20 anni !. Pertanto, l'impegno a non esercitare opposizione, non annulla la facoltà di esercitare future azioni di riduzione nei confronti del donatario. Un saluto. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Cosa fare quando l'acquisto proviene da donazione ?
Alto