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Testo
<blockquote data-quote="salvo cervino" data-source="post: 60332" data-attributes="member: 8549"><p>X MATA <strong>PRIMA DI DARE INFORMAZIONI CERTE DOBBIAMO ESSERE SICURI DI CIO' CHE DICIAMO</strong> DIVERSAMENTE DICIAMO penso che............... forse ma............... </p><p>RIVOLGO ANCORA UNA VOLTA A <strong>FRATE GUARDIANO</strong> UNA PREGHIERA " una bacchettata ogni tanto diamola non fa male aiuta a crescere "</p><p>Allora tornando all'argomento, peraltro già trattato in vari forum di questo stesso sito , <em>rivalutazione di terreni introdotta dagli artt. 5 e 7 finanziaria 2002 legge 448/2001</em><strong>art 7 comma 2 decreto sviluppo 2011</strong> che così si può sintetizzare:</p><p>Ampliato l'ambito di applicazione in quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le</p><p>partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2010.</p><p>Tra i soggetti che possono avvalersi della riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di terreni e</p><p>di partecipazioni - sono incluse anche le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e</p><p>che ne abbiano riacquistato la piena titolarità all'esito del giudizio. Per i soggetti che hanno già effettuato una</p><p>precedente rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni o delle partecipazioni, la possibilità di detrarre</p><p>dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. I</p><p>soggetti che non effettuano la detrazione (di cui alla lettera ee) possono in alternativa chiedere (ai sensi della</p><p>lettera ff), il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del Dpr</p><p>602/1973. Le disposizioni relative al rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata si applicano anche ai</p><p>versamenti effettuati entro il 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del presente decreto.</p><p><em>Decreto convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 160 del 12 luglio 2011</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="salvo cervino, post: 60332, member: 8549"] X MATA [B]PRIMA DI DARE INFORMAZIONI CERTE DOBBIAMO ESSERE SICURI DI CIO' CHE DICIAMO[/B] DIVERSAMENTE DICIAMO penso che............... forse ma............... RIVOLGO ANCORA UNA VOLTA A [B]FRATE GUARDIANO[/B] UNA PREGHIERA " una bacchettata ogni tanto diamola non fa male aiuta a crescere " Allora tornando all'argomento, peraltro già trattato in vari forum di questo stesso sito , [I]rivalutazione di terreni introdotta dagli artt. 5 e 7 finanziaria 2002 legge 448/2001[/I][B]art 7 comma 2 decreto sviluppo 2011[/B] che così si può sintetizzare: Ampliato l'ambito di applicazione in quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2010. Tra i soggetti che possono avvalersi della riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di terreni e di partecipazioni - sono incluse anche le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che ne abbiano riacquistato la piena titolarità all'esito del giudizio. Per i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni o delle partecipazioni, la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. I soggetti che non effettuano la detrazione (di cui alla lettera ee) possono in alternativa chiedere (ai sensi della lettera ff), il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del Dpr 602/1973. Le disposizioni relative al rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata si applicano anche ai versamenti effettuati entro il 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del presente decreto. [I]Decreto convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 160 del 12 luglio 2011[/I] [/QUOTE]
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