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<blockquote data-quote="CADIO64" data-source="post: 106573" data-attributes="member: 35633"><p>Penso di aver afferrato il concetto:la detrazione ti spetta, perche tu hai costruito un posto auto...se in seguito(dopo la fine lavori!) hai cambiato destinazione, quello é un altro discorso. </p><p>Giusto per precisare...in merito alla domanda:</p><p>La disciplina previgente stabiliva che la detrazione al 36 non utilizzata in tutto o in parte dal venditore per i restanti periodi di imposta, passava all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In base invece alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, quando cioè è entrata in vigore la legge di conversione del DL 138/11, ossia la legge n. 148/11, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi agevolabili, le detrazioni possono essere usate dal venditore oppure possono essere trasferite per i restanti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente.</p><p>:daccordo:</p><p>Saluti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CADIO64, post: 106573, member: 35633"] Penso di aver afferrato il concetto:la detrazione ti spetta, perche tu hai costruito un posto auto...se in seguito(dopo la fine lavori!) hai cambiato destinazione, quello é un altro discorso. Giusto per precisare...in merito alla domanda: La disciplina previgente stabiliva che la detrazione al 36 non utilizzata in tutto o in parte dal venditore per i restanti periodi di imposta, passava all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In base invece alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, quando cioè è entrata in vigore la legge di conversione del DL 138/11, ossia la legge n. 148/11, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi agevolabili, le detrazioni possono essere usate dal venditore oppure possono essere trasferite per i restanti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente. :daccordo: Saluti [/QUOTE]
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