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<blockquote data-quote="salves" data-source="post: 79633" data-attributes="member: 33976"><p>Ciao pino bongo</p><p></p><p>Hai centrato la soluzione occorre autorizzazione condominiale e se il regolamento edilizio del comune dove insiste l'appartamento lo permette richiesta di dia, autorizzazione dell'inquilino soprastante per l'appoggio della copertura eccedente e della funzione di copertura del ballatoio, successivamente aggiornamento catastale e certificato di agibilità in virtù della dia.</p><p></p><p>Sentenza Cassazione civile 05/01/2011, n. 218. I balconi cosidetti aggettanti rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.</p><p></p><p>Sentenza n. 1354 del 28.3.2008, il Consiglio di Stato torna sul tema della necessità o meno del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di opere a carattere precario, affermando che la precarietà della costruzione va dedotta dalla funzione assolta dal manufatto e non dalla struttura e dalla qualità dei materiali usati, e comunque non sono da intendersi precarie le costruzioni destinate ad utilità prolungata.</p><p></p><p>La Cassazione chiarisce la connotazione urbanististica di veranda e la necessità del titolo edilizio. </p><p>Con la sentenza n. 42318 del 18/09/2009, la Corte di Cassazione ha affermato, sulla base di consolidata giurisprudenza, che «la realizzazione di una veranda, anche mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire» (cfr. Cassazione n. 35011/2007).</p><p>Ciao salves</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="salves, post: 79633, member: 33976"] Ciao pino bongo Hai centrato la soluzione occorre autorizzazione condominiale e se il regolamento edilizio del comune dove insiste l'appartamento lo permette richiesta di dia, autorizzazione dell'inquilino soprastante per l'appoggio della copertura eccedente e della funzione di copertura del ballatoio, successivamente aggiornamento catastale e certificato di agibilità in virtù della dia. Sentenza Cassazione civile 05/01/2011, n. 218. I balconi cosidetti aggettanti rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Sentenza n. 1354 del 28.3.2008, il Consiglio di Stato torna sul tema della necessità o meno del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di opere a carattere precario, affermando che la precarietà della costruzione va dedotta dalla funzione assolta dal manufatto e non dalla struttura e dalla qualità dei materiali usati, e comunque non sono da intendersi precarie le costruzioni destinate ad utilità prolungata. La Cassazione chiarisce la connotazione urbanististica di veranda e la necessità del titolo edilizio. Con la sentenza n. 42318 del 18/09/2009, la Corte di Cassazione ha affermato, sulla base di consolidata giurisprudenza, che «la realizzazione di una veranda, anche mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire» (cfr. Cassazione n. 35011/2007). Ciao salves [/QUOTE]
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