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<blockquote data-quote="MARxxxxx" data-source="post: 384904" data-attributes="member: 57537"><p>Potresti sicuramente avere ragione tu, ma io continuo ad interpretare diversamente. “<em>7) Il <strong>soggetto avente diritto al credito d’imposta</strong> di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, <strong>può optare</strong> <strong>per la cessione del credito d’imposta </strong>al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare</em>”. Il soggetto avente diritto al credito d’imposta è solo il conduttore. Ed è lui che può “optare”. Poi, in base al comma 8), potrebbe anche decidere di cederlo ad un istituto di credito o ad altro intermediario finanziario (<em>anche se, in questo caso, non se ne comprendo la convenienza rispetto alla cessione al locatore</em>). Inoltre, lo stesso comma 8) prevede che anche il locatore, cessionario del credito da parte del conduttore, possa cedere il credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (per ovviare all’eventuale problema dell’incapienza).</p><p>Comunque, ripeto, anche la tua interpretazione potrebbe essere corretta. Giustificherebbe la cessione a soggetto diverso dal locatore (a fronte di un suo rifiuto).</p><p></p><p>Per quanto riguarda, invece, la compensazone del credito da parte del locatore/cessionario, mi correggo (in parte) rispetto a quanto scritto in merito alla possibilità di compensare già l’IMU/TASI del 16 Giugno. La compensazione in F24, in base a questa bozza, può essere operata solo dal locatore esercente attività d’impresa, arte o professione. Il locatore persona fisica, invece, potrà solo riportare il credito nella dichiarazione dei redditi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="MARxxxxx, post: 384904, member: 57537"] Potresti sicuramente avere ragione tu, ma io continuo ad interpretare diversamente. “[I]7) Il [B]soggetto avente diritto al credito d’imposta[/B] di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, [B]può optare[/B] [B]per la cessione del credito d’imposta [/B]al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare[/I]”. Il soggetto avente diritto al credito d’imposta è solo il conduttore. Ed è lui che può “optare”. Poi, in base al comma 8), potrebbe anche decidere di cederlo ad un istituto di credito o ad altro intermediario finanziario ([I]anche se, in questo caso, non se ne comprendo la convenienza rispetto alla cessione al locatore[/I]). Inoltre, lo stesso comma 8) prevede che anche il locatore, cessionario del credito da parte del conduttore, possa cedere il credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (per ovviare all’eventuale problema dell’incapienza). Comunque, ripeto, anche la tua interpretazione potrebbe essere corretta. Giustificherebbe la cessione a soggetto diverso dal locatore (a fronte di un suo rifiuto). Per quanto riguarda, invece, la compensazone del credito da parte del locatore/cessionario, mi correggo (in parte) rispetto a quanto scritto in merito alla possibilità di compensare già l’IMU/TASI del 16 Giugno. La compensazione in F24, in base a questa bozza, può essere operata solo dal locatore esercente attività d’impresa, arte o professione. Il locatore persona fisica, invece, potrà solo riportare il credito nella dichiarazione dei redditi. [/QUOTE]
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