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Testo
<blockquote data-quote="Cio" data-source="post: 385623" data-attributes="member: 13850"><p>comma 5) Il periodo d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel </p><p>periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai </p><p>soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che </p><p>abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di </p><p>riferimento......</p><p></p><p>Purtroppo non mi funziona il grassetto nel tablet.......avrei voluto evidenziare i mesi: </p><p>Aprile, Maggio e Giugno nella bozza indicata da Marxxx,</p><p>mentre invece nel testo ufficiale approvato che ho scaricato io e di cui ho copiato lo stralcio qui sopra i mesi sono : </p><p>MARZO, APRILE, MAGGIO..........(giugno escluso).</p><p>Infatti, il comma 10 che riporto sotto fa riferimento proprio alla non cumulabilità con il credito d'imposta già concesso nel Decreto "Cura Italia" di marzo e quindi "replicato" in questo decreto......</p><p></p><p>Comma 10) Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di </p><p>cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, </p><p>dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Cio, post: 385623, member: 13850"] comma 5) Il periodo d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento...... Purtroppo non mi funziona il grassetto nel tablet.......avrei voluto evidenziare i mesi: Aprile, Maggio e Giugno nella bozza indicata da Marxxx, mentre invece nel testo ufficiale approvato che ho scaricato io e di cui ho copiato lo stralcio qui sopra i mesi sono : MARZO, APRILE, MAGGIO..........(giugno escluso). Infatti, il comma 10 che riporto sotto fa riferimento proprio alla non cumulabilità con il credito d'imposta già concesso nel Decreto "Cura Italia" di marzo e quindi "replicato" in questo decreto...... Comma 10) Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. [/QUOTE]
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