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<blockquote data-quote="MARxxxxx" data-source="post: 386834" data-attributes="member: 57537"><p>Condivido due riflessioni:</p><p> </p><ul> <li data-xf-list-type="ul">Nonostante il testo dell’Art. 122 – Comma 3 - sia abbastanza chiaro sull’argomento (<em>“La quota di credito non utilizzata nell'anno (<strong>dal cessionario </strong>ndr) non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”</em>), su alcuni siti specializzati, anche autorevoli, leggo ancora che il credito, per la parte non utilizzata, è utilizzabile negli anni successivi. Mi sono perso qualcosa?</li> <li data-xf-list-type="ul">Avevo tralasciato una differenza (non di poco conto) tra il credito d’imposta ex Art. 65 del D.L. “Cura Italia” (<em>valido per la sola mensilità di Marzo</em>) e quello ex Art. 28 del D.L. “Rilancio” (<em>valido per le mensilità di Marzo, Aprile e Maggio</em>). Il primo (“Cura Italia”) era riservato alle sole attività obbligate a rimanere chiuse, prescindendo dal decremento del fatturato. Il secondo (“Rilancio”), invece, può essere utilizzato anche dai locatari NON obbligati a sospendere l’attività ma che, comunque, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Mi vengono in mente molte attività che, se pur NON obbligate a chiudere, potrebbero aver subito riduzioni superiori al 50% nei tre mesi di lockdown (profumerie, studi professionali (anche per effetto dell’estensione a tutte le categorie catastali), veterinari, edicole, molti artigiani, molti commercianti all’ingrosso, call center, etc….)</li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="MARxxxxx, post: 386834, member: 57537"] Condivido due riflessioni: [LIST] [*]Nonostante il testo dell’Art. 122 – Comma 3 - sia abbastanza chiaro sull’argomento ([I]“La quota di credito non utilizzata nell'anno ([B]dal cessionario [/B]ndr) non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”[/I]), su alcuni siti specializzati, anche autorevoli, leggo ancora che il credito, per la parte non utilizzata, è utilizzabile negli anni successivi. Mi sono perso qualcosa? [*]Avevo tralasciato una differenza (non di poco conto) tra il credito d’imposta ex Art. 65 del D.L. “Cura Italia” ([I]valido per la sola mensilità di Marzo[/I]) e quello ex Art. 28 del D.L. “Rilancio” ([I]valido per le mensilità di Marzo, Aprile e Maggio[/I]). Il primo (“Cura Italia”) era riservato alle sole attività obbligate a rimanere chiuse, prescindendo dal decremento del fatturato. Il secondo (“Rilancio”), invece, può essere utilizzato anche dai locatari NON obbligati a sospendere l’attività ma che, comunque, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Mi vengono in mente molte attività che, se pur NON obbligate a chiudere, potrebbero aver subito riduzioni superiori al 50% nei tre mesi di lockdown (profumerie, studi professionali (anche per effetto dell’estensione a tutte le categorie catastali), veterinari, edicole, molti artigiani, molti commercianti all’ingrosso, call center, etc….) [/LIST] [/QUOTE]
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