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<blockquote data-quote="MARxxxxx" data-source="post: 388484" data-attributes="member: 57537"><p>Purtroppo la CIRCOLARE n. 14 /E ha chiarito (o, più semplicemente, confermato) alcuni aspetti, ma non ha ancora fissato le modalità tecniche con cui operare la cessione. Ciò lascia molti locatori ancora in una fase di “stallo” ed, in molti casi, non consente di siglare accordi con i locatari.</p><p></p><p>Segnalerei, per rilevanza, i seguenti passaggi:</p><p></p><p>“<em>[…] nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; <strong>resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone</strong>. Al riguardo, si precisa che <strong>in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione</strong>. In altri termini, <strong>considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta</strong></em>”;</p><p></p><p>“<em>[…] come espressamente menzionato nel comma 1 e nel comma 2, lettera b), dell’articolo 122 del Decreto rilancio, il credito d’imposta può essere ceduto e la cessione è esercitabile «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021»</em>”;</p><p></p><p>“<em>Ai sensi del comma 5 dell’articolo 122 del Decreto rilancio, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate <strong>saranno definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d’imposta</strong> riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 comprese quelle relative al credito d’imposta in esame</em>”;</p><p></p><p>“<em>[…] <strong>il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito: </strong></em></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong><em>nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto</em></strong><em>;</em></li> <li data-xf-list-type="ul"><em>in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997. </em></li> </ul><p></p><p><strong><em>In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso</em></strong>”.</p><p></p><p>Personalmente, trovo che quest’ultima disposizione sia un’inutile complicazione che costringerà i proprietari a dover fare attente valutazioni sulla base di elementi futuri ed incerti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="MARxxxxx, post: 388484, member: 57537"] Purtroppo la CIRCOLARE n. 14 /E ha chiarito (o, più semplicemente, confermato) alcuni aspetti, ma non ha ancora fissato le modalità tecniche con cui operare la cessione. Ciò lascia molti locatori ancora in una fase di “stallo” ed, in molti casi, non consente di siglare accordi con i locatari. Segnalerei, per rilevanza, i seguenti passaggi: “[I][…] nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; [B]resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone[/B]. Al riguardo, si precisa che [B]in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione[/B]. In altri termini, [B]considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta[/B][/I]”; “[I][…] come espressamente menzionato nel comma 1 e nel comma 2, lettera b), dell’articolo 122 del Decreto rilancio, il credito d’imposta può essere ceduto e la cessione è esercitabile «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021»[/I]”; “[I]Ai sensi del comma 5 dell’articolo 122 del Decreto rilancio, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate [B]saranno definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d’imposta[/B] riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 comprese quelle relative al credito d’imposta in esame[/I]”; “[I][…] [B]il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito: [/B][/I] [LIST] [*][B][I]nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto[/I][/B][I];[/I] [*][I]in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997. [/I] [/LIST] [I] [/I] [B][I]In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso[/I][/B]”. Personalmente, trovo che quest’ultima disposizione sia un’inutile complicazione che costringerà i proprietari a dover fare attente valutazioni sulla base di elementi futuri ed incerti. [/QUOTE]
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