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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 240516" data-attributes="member: 15253"><p>Per la generalità dei contribuenti, in tre casi:</p><p>- saldo finale di importo pari a zero, per effetto delle compensazioni effettuate;</p><p>- saldo finale di importo positivo, e siano state effettuate compensazioni;</p><p>- saldo finale di importo superiore a mille euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione).</p><p>Per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti rispettivamente l’obbligo di utilizzare:</p><p>- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;</p><p>- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.</p><p>Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti a utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 240516, member: 15253"] Per la generalità dei contribuenti, in tre casi: - saldo finale di importo pari a zero, per effetto delle compensazioni effettuate; - saldo finale di importo positivo, e siano state effettuate compensazioni; - saldo finale di importo superiore a mille euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione). Per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti rispettivamente l’obbligo di utilizzare: - modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997; - esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui. Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti a utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero. [/QUOTE]
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