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<blockquote data-quote="chars" data-source="post: 80980" data-attributes="member: 35014"><p>Ciao Jerry,</p><p>grazie mille per la risposta ma vorrei sottoporre alla tua attenzione questo D.L che ho appena trovato:</p><p></p><p>TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70 </p><p>Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.». </p><p>(GU n. 160 del 12-7-2011)</p><p> </p><p></p><p>Art. 8 bis. Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento</p><p>1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.</p><p>2. Le segnalazioni gia' registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p><p>3. La Banca d'Italia e' autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo.</p><p></p><p>A tal punto gli enti creditizi non si stanno adeguando a quanto previsto dalla legge.</p><p></p><p>Mi dai un tuo parere</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="chars, post: 80980, member: 35014"] Ciao Jerry, grazie mille per la risposta ma vorrei sottoporre alla tua attenzione questo D.L che ho appena trovato: TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70 Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.». (GU n. 160 del 12-7-2011) Art. 8 bis. Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento 1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento. 2. Le segnalazioni gia' registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La Banca d'Italia e' autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo. A tal punto gli enti creditizi non si stanno adeguando a quanto previsto dalla legge. Mi dai un tuo parere [/QUOTE]
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