L’art.25 del D.L. n.78/2010 ha previsto che, dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane Spa operino una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
La norma demandava la parte attuativa ad un apposito provvedimento, che è stato emanato il 30 giugno scorso, a dispetto di talune voci che invece sembravano lasciar capire che vi potesse essere un rinvio dell’effettiva applicazione.
In particolare si prevede che:
La ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
Le banche e le Poste Italiane Spa che operano le ritenute sono tenute ai seguenti adempimenti:
Per i committenti, beneficiari della detrazione, non è previsto alcun adempimento ulteriore derivante dalla nuova normativa; le modalità rimangono le stesse: effettuare il bonifico presso la Banca o Posta, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell’agevolazione e il codice fiscale ovvero la partita IVA del beneficiario del bonifico.
Mentre sul conto corrente dell’impresa o dell’artigiano che esegue i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica verrà versato solo il 90% dell’importo della fattura. La ritenuta, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla Banca o Posta, potrà essere scomputata in sede di liquidazione delle imposte dovute nel modello Unico.
Occorre tener conto che, salvo modifiche di cui attualmente non si ha notizia, l'onere in questione potrebbe aggiungersi ad altre disposizioni vigenti (ad esempio 4% sulle prestazioni ai condomini).
La norma demandava la parte attuativa ad un apposito provvedimento, che è stato emanato il 30 giugno scorso, a dispetto di talune voci che invece sembravano lasciar capire che vi potesse essere un rinvio dell’effettiva applicazione.
In particolare si prevede che:
La ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
a) spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (36%);
b) spese per interventi di risparmio energetico (55%).
b) spese per interventi di risparmio energetico (55%).
Le banche e le Poste Italiane Spa che operano le ritenute sono tenute ai seguenti adempimenti:
a) versare la ritenuta con F24, utilizzando l’apposito codice tributo “1039”;
b) certificare al beneficiario, entro il 28.02 dell’anno successivo, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
c) indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.
b) certificare al beneficiario, entro il 28.02 dell’anno successivo, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
c) indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.
Per i committenti, beneficiari della detrazione, non è previsto alcun adempimento ulteriore derivante dalla nuova normativa; le modalità rimangono le stesse: effettuare il bonifico presso la Banca o Posta, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell’agevolazione e il codice fiscale ovvero la partita IVA del beneficiario del bonifico.
Mentre sul conto corrente dell’impresa o dell’artigiano che esegue i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica verrà versato solo il 90% dell’importo della fattura. La ritenuta, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla Banca o Posta, potrà essere scomputata in sede di liquidazione delle imposte dovute nel modello Unico.
Occorre tener conto che, salvo modifiche di cui attualmente non si ha notizia, l'onere in questione potrebbe aggiungersi ad altre disposizioni vigenti (ad esempio 4% sulle prestazioni ai condomini).