Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Finanziaria e Assicurativa
Assicurazioni per la Casa
Danneggiato incontentabile
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Gatta" data-source="post: 41085" data-attributes="member: 3721"><p>...ci riprovo:lapsus calami del sistema:"...in quest'ultimo caso (la rca obbligatoria ex lex 990/669 e succ.mod.) la Compagnia " addirittura obbligata a spendere un'offerta entro termini perentori e la parte ha due alternative:trattenere la somma a titolo di acconto ed agire per la differenza,ovvero accettare."</p><p>Non la stessa procedura nella rcd:quindi perizia,offerta, al limite formalizzata ex art.1220 cc (offerta non formale) dall'Ufficio Sin.-Legale.A questo punto il danneggiato se insoddisfatto può agire nei cfr.del danneggiante con manleva nei limiti della garanzia prestata dalla Compagnia ex art.1917cc.</p><p>Spero che ora i "font" linuxuiani siano a posto...e chiedo venia dell'inconveniente...</p><p>Gatta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gatta, post: 41085, member: 3721"] ...ci riprovo:lapsus calami del sistema:"...in quest'ultimo caso (la rca obbligatoria ex lex 990/669 e succ.mod.) la Compagnia " addirittura obbligata a spendere un'offerta entro termini perentori e la parte ha due alternative:trattenere la somma a titolo di acconto ed agire per la differenza,ovvero accettare." Non la stessa procedura nella rcd:quindi perizia,offerta, al limite formalizzata ex art.1220 cc (offerta non formale) dall'Ufficio Sin.-Legale.A questo punto il danneggiato se insoddisfatto può agire nei cfr.del danneggiante con manleva nei limiti della garanzia prestata dalla Compagnia ex art.1917cc. Spero che ora i "font" linuxuiani siano a posto...e chiedo venia dell'inconveniente... Gatta [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Finanziaria e Assicurativa
Assicurazioni per la Casa
Danneggiato incontentabile
Alto