Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Vivere la Casa, dalla Famiglia ai Vicini
Danni alle parti condominiali causati da inquilino moroso
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 218898" data-attributes="member: 46111"><p>Vedo di spiegare ed espandere la risposta che era un po' sintetica ma di cui potevi trovare riscontro in tutte le pubblicazioni delle associazioni di categoria (amministratori di condominio, proprietari, inquilini etc)</p><p></p><p>In ossequio al giusto appunto di UnGiocatore va distinta la questione civile da quella penale.</p><p>Secondo l' Art. 27 della Costituzione<strong> la responsabilità penale è personale</strong>, cioè direttamente attribuibile al soggetto che compie l' illecito, fatta salva l' eventuale colpa del mandante.</p><p></p><p>La mia risposta era riferibile al caso proposto...quindi danneggiamenti a parti comuni da parte del conduttore (inquilino) di una unità inserita in contesto condominiale.</p><p></p><p>Il proprietario condomino è responsabile della cosa comune di cui può usufruirne secondo destinazione d' uso e per gli eventuali danni che nell' uso o per colpa arreca agli stessi (vedi combinato Art. 1138 e Art. 1177 e Art. 1218 CC)</p><p>La norma viene spesso ribadita nei Regolamenti di Condominio con inclusa responsabilità anche per gli atti compiuti da persone che hanno avuto accesso al Condominio su iniziativa del condomino/proprietario.</p><p></p><p>Non vi è uno specifico Articolo di Legge che stabilisca la responsabilità del Locatore per l' azione del suo Conduttore ma dal combinato di vari Articoli si può desumere la cosa.</p><p>Quando non si trova la corrispondenza vi è la Giurisprudenza, unica interprete delle norme, cui riferirsi.</p><p></p><p>La Suprema Corte ha da tempo stabilito che il condomino, siccome principale destinatario delle norme regolamentari si pone nei confronti della collettività sia come responsabile delle dirette violazioni di quelle norme da parte sua ma anche come responsabile delle violazioni delle stesse norme da parte del conduttore del suo bene, sia in quanto agevolate da sua <em>culpa in eligendo</em> e sia da sua <em>culpa in vigilando</em> o, comunque, dall'omissione di tutto quanto sia esigibile da lui (<em>vedi </em>Cassazione 29 agosto 1997 n. 8239, 18 maggio 1984 n. 3063)</p><p>Tale responsbailità vale in entrambe le direzioni...quindi sempre responsabilità del locatore che il conduttore non abbia a subire danno da cose o parti comuni del Condominio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 218898, member: 46111"] Vedo di spiegare ed espandere la risposta che era un po' sintetica ma di cui potevi trovare riscontro in tutte le pubblicazioni delle associazioni di categoria (amministratori di condominio, proprietari, inquilini etc) In ossequio al giusto appunto di UnGiocatore va distinta la questione civile da quella penale. Secondo l' Art. 27 della Costituzione[B] la responsabilità penale è personale[/B], cioè direttamente attribuibile al soggetto che compie l' illecito, fatta salva l' eventuale colpa del mandante. La mia risposta era riferibile al caso proposto...quindi danneggiamenti a parti comuni da parte del conduttore (inquilino) di una unità inserita in contesto condominiale. Il proprietario condomino è responsabile della cosa comune di cui può usufruirne secondo destinazione d' uso e per gli eventuali danni che nell' uso o per colpa arreca agli stessi (vedi combinato Art. 1138 e Art. 1177 e Art. 1218 CC) La norma viene spesso ribadita nei Regolamenti di Condominio con inclusa responsabilità anche per gli atti compiuti da persone che hanno avuto accesso al Condominio su iniziativa del condomino/proprietario. Non vi è uno specifico Articolo di Legge che stabilisca la responsabilità del Locatore per l' azione del suo Conduttore ma dal combinato di vari Articoli si può desumere la cosa. Quando non si trova la corrispondenza vi è la Giurisprudenza, unica interprete delle norme, cui riferirsi. La Suprema Corte ha da tempo stabilito che il condomino, siccome principale destinatario delle norme regolamentari si pone nei confronti della collettività sia come responsabile delle dirette violazioni di quelle norme da parte sua ma anche come responsabile delle violazioni delle stesse norme da parte del conduttore del suo bene, sia in quanto agevolate da sua [I]culpa in eligendo[/I] e sia da sua [I]culpa in vigilando[/I] o, comunque, dall'omissione di tutto quanto sia esigibile da lui ([I]vedi [/I]Cassazione 29 agosto 1997 n. 8239, 18 maggio 1984 n. 3063) Tale responsbailità vale in entrambe le direzioni...quindi sempre responsabilità del locatore che il conduttore non abbia a subire danno da cose o parti comuni del Condominio. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Vivere la Casa, dalla Famiglia ai Vicini
Danni alle parti condominiali causati da inquilino moroso
Alto