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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 143248" data-attributes="member: 7232"><p><span style="font-size: 12px">Aggiungo altri articoli de C.C. :</span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><strong><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata</span></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti).</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><strong><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">Art. 1589 Incendio di cosa assicurata</span></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><strong><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">Art. 1590 Restituzione della cosa locata</span></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.</span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 143248, member: 7232"] [SIZE=3]Aggiungo altri articoli de C.C. :[/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][B][FONT=Bookman Old Style]Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata[/FONT][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Bookman Old Style]Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti).[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Bookman Old Style]E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][B][FONT=Bookman Old Style]Art. 1589 Incendio di cosa assicurata[/FONT][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Bookman Old Style]Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Bookman Old Style]Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Bookman Old Style]Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][B][FONT=Bookman Old Style]Art. 1590 Restituzione della cosa locata[/FONT][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Bookman Old Style]Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Bookman Old Style]In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Bookman Old Style]Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Bookman Old Style]Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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