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Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Dati di superficie nella visura catastale
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Testo
<blockquote data-quote="Daniele 78" data-source="post: 240132" data-attributes="member: 40390"><p>Però la prima legge che tu hai postato (la finanziaria 2014) prevede questo:</p><p></p><p><strong> 647</strong>. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle</p><p>entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a</p><p>destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di</p><p>planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore</p><p>dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma</p><p>9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con</p><p>modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive</p><p>modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le</p><p>modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei</p><p>dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione</p><p>ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito</p><p>internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione</p><p>tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto,</p><p>vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali</p><p>relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati</p><p>riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed</p><p>esterna di ciascun comune, <u><strong>al fine di addivenire alla determinazione</strong></u></p><p><u><strong>della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di</strong></u></p><p><u><strong>quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal</strong></u></p><p><u><strong>regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138</strong></u></p><p><u><strong>del 1998.</strong></u> I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici</p><p>imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel</p><p>rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p><p></p><p>648. <strong><u>Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione</u></strong></p><p><strong><u>ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la</u></strong></p><p><strong><u>superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. </u></strong></p><p></p><p>649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI</p><p>non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via</p><p>continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono</p><p>tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a</p><p>condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita'</p><p>alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali</p><p>assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune</p><p>disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile</p><p>del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali</p><p>assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo,</p><p>direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo</p><p>regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti</p><p>speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci</p><p>funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette</p><p>attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di</p><p>assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei</p><p>rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di</p><p>convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si</p><p>applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto</p><p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p><p></p><p><u><strong>Per la finanziaria 2014 le unità immobiliari la cui superficie calpestabile è soggetta alla TARI sono gli immobili speciali (nel gruppo D) ma non c'entra nulla con le nostre abitazioni (il Gruppo A).</strong> </u>Tra l'altro l'80% viene calcolato proprio sulla legge che avevo postato (ma non poteva essere differente) proprio perchè già l'allora Agenzia del Territorio aveva fatto una circolare (che ho già allegato alla discussione) dove ripresa la<strong> Legge 138/98 mi fa vedere come si calcolano le superfici</strong>, quali sono esenti e quali percentuali hanno rispetto all'intero (al vano).</p><p></p><p>le modifiche della L68/2014 non parlano di come si calcola la TARI (non parla di superfici) ma parla di altro infatti:<a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/6/14G00029/sg" target="_blank">Gazzetta Ufficiale</a></p><p>Poi come avevo già postato io e ricordato tu [USER=6114]@sergio46[/USER] esiste un comunicato dell'Agenzia delle Entrate datato 9 novembre 2015 che spiega come quali superfici vengono inserite in visura.</p><p></p><p>Per il resto invito [USER=46626]@Bluechewanna[/USER] , [USER=45619]@ilpa1949[/USER] e [USER=46786]@Ubertino da Casale[/USER] a rileggersi bene bene bene bene bene bene bene bene bene tutto quanto per evitare di fraintendere ancora una volta non solo le mie parole, ma anche quello che la legge richiede.</p><p>E'abbastanza chiaro!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Daniele 78, post: 240132, member: 40390"] Però la prima legge che tu hai postato (la finanziaria 2014) prevede questo: [B] 647[/B]. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, [U][B]al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.[/B][/U] I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 648. [B][U]Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. [/U][/B] 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. [U][B]Per la finanziaria 2014 le unità immobiliari la cui superficie calpestabile è soggetta alla TARI sono gli immobili speciali (nel gruppo D) ma non c'entra nulla con le nostre abitazioni (il Gruppo A).[/B] [/U]Tra l'altro l'80% viene calcolato proprio sulla legge che avevo postato (ma non poteva essere differente) proprio perchè già l'allora Agenzia del Territorio aveva fatto una circolare (che ho già allegato alla discussione) dove ripresa la[B] Legge 138/98 mi fa vedere come si calcolano le superfici[/B], quali sono esenti e quali percentuali hanno rispetto all'intero (al vano). [U][/U] le modifiche della L68/2014 non parlano di come si calcola la TARI (non parla di superfici) ma parla di altro infatti:[url="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/6/14G00029/sg"]Gazzetta Ufficiale[/url] Poi come avevo già postato io e ricordato tu [USER=6114]@sergio46[/USER] esiste un comunicato dell'Agenzia delle Entrate datato 9 novembre 2015 che spiega come quali superfici vengono inserite in visura. Per il resto invito [USER=46626]@Bluechewanna[/USER] , [USER=45619]@ilpa1949[/USER] e [USER=46786]@Ubertino da Casale[/USER] a rileggersi bene bene bene bene bene bene bene bene bene tutto quanto per evitare di fraintendere ancora una volta non solo le mie parole, ma anche quello che la legge richiede. E'abbastanza chiaro! [/QUOTE]
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