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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Pratiche Amministrative e Agevolazioni per la Casa
Decadenza agevolazione per vendita casa prima dei cinque anni - lato acquirente
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<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 69760" data-attributes="member: 15140"><p>sta tranquillo. le tasse seguono l'immobile........................non il vecchio proprietario. </p><p></p><p>l mio notaio mi ha confermato che lo stato puo rivalersi sull'immobile e sull'acquirente nel caso in cui il venditore non riacquisti una nuova casa entro un anno o saldi il conto con l'agenzia delle entrate.</p><p></p><p>Decade dalle agevolazioni fiscali "prima casa" colui che, prima che siano decorsi cinque anni dall' acquisto dell’immobile comprato con i benefici fiscali, ceda questo immobile senza acquistare, entro l'anno successivo, un altro immobile da adibire a propria "abitazione principale" (articolo 1, comma 4, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986 n. 131). La decadenza dai benefici fiscali comporta il pagamento delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura ordinaria, oltre a una sanzione pecuniaria pari al trenta per cento delle stesse imposte, e agli interessi di mora.<strong>Tuttavia, il mancato pagamento da parte del venditore di quanto dovuto a titolo di decadenza dai benefici fiscali può riflettersi negativamente sull'acquirente </strong>a causa del privilegio speciale di cui beneficia lo Stato <strong>sull’ immobile </strong>alienato prima del decorso del quinquennio (il privilegio è una causa legittima di prelazione accordata dalla legge in considerazione della causa del credito). Ai sensi dell’articolo 56, comma 4, secondo periodo del citato Dpr n. 131/1986, infatti, «lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal Codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione». Ai sensi dell’articolo 2772, comma 1, Codice civile, hanno privilegio speciale immobiliare «i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto».È opinione diffusa, sia presso la giurisprudenza di legittimità che l’Amministrazione finanziaria, che il credito dello Stato per imposta di registro – anche quando si tratti di imposta dovuta in misura ordinaria a seguito della decadenza da agevolazioni concesse all’atto della registrazione – sia sempre assistito da privilegio speciale sull’ immobile a cui si riferisce l’imposta di registro stessa. Il privilegio può essere esercitato anche in pregiudizio del sub-acquirente (Si veda Cassazione civile, 11 maggio 1978, n. 2294; Risoluzione del 31 marzo 1977, 251475). Di conseguenza, è opportuno – ogni volta che si cede un immobile acquistato con le agevolazioni fiscali prima dei cinque anni dall'acquisto – che l'acquirente si premuri di ottenere adeguate garanzie dal venditore in ordine al riacquisto, entro l'anno, di altra "abitazione principale" o, in alternativa, al pagamento di tutte le somme dovute. (Fonti: Il Sole 24 Ore)</p><p></p><p></p><p></p><p>Inoltre mi hanno spiegato che il compratore paga il prezzo pattuito interamente, il Notaio che rogita fa il conto di quanto il venditore, che non acquistasse entro l'anno altro immobile, dovrebbe pagare sia per la decadenza dei benefici fiscali goduti consistenti in imposta di registro, catastale e ipotecaria che alla sanzione pecuniaria pari al 30% delle già dette imposte; <strong>e ne trattiene tale importo dalla cifra corrisposta dal compratore.</strong>Se il compratore ottempera entro l'anno al disposto di legge bene e svincola la cifra diversamente con quel denaro di paga lo Stato che è benficiario di un privilegio speciale. PERTANTO NULLA DEVE IL COMPRATORE.</p><p></p><p>l'importante e' specificare tutto gia' nella proposta/preliminare nel momento che si viene a conoscenza che il venditore vende prima che siano trascorsi i 5 anni. (si vede dal rogito).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 69760, member: 15140"] sta tranquillo. le tasse seguono l'immobile........................non il vecchio proprietario. l mio notaio mi ha confermato che lo stato puo rivalersi sull'immobile e sull'acquirente nel caso in cui il venditore non riacquisti una nuova casa entro un anno o saldi il conto con l'agenzia delle entrate. Decade dalle agevolazioni fiscali "prima casa" colui che, prima che siano decorsi cinque anni dall' acquisto dell’immobile comprato con i benefici fiscali, ceda questo immobile senza acquistare, entro l'anno successivo, un altro immobile da adibire a propria "abitazione principale" (articolo 1, comma 4, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986 n. 131). La decadenza dai benefici fiscali comporta il pagamento delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura ordinaria, oltre a una sanzione pecuniaria pari al trenta per cento delle stesse imposte, e agli interessi di mora.[B]Tuttavia, il mancato pagamento da parte del venditore di quanto dovuto a titolo di decadenza dai benefici fiscali può riflettersi negativamente sull'acquirente [/B]a causa del privilegio speciale di cui beneficia lo Stato [B]sull’ immobile [/B]alienato prima del decorso del quinquennio (il privilegio è una causa legittima di prelazione accordata dalla legge in considerazione della causa del credito). Ai sensi dell’articolo 56, comma 4, secondo periodo del citato Dpr n. 131/1986, infatti, «lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal Codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione». Ai sensi dell’articolo 2772, comma 1, Codice civile, hanno privilegio speciale immobiliare «i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto».È opinione diffusa, sia presso la giurisprudenza di legittimità che l’Amministrazione finanziaria, che il credito dello Stato per imposta di registro – anche quando si tratti di imposta dovuta in misura ordinaria a seguito della decadenza da agevolazioni concesse all’atto della registrazione – sia sempre assistito da privilegio speciale sull’ immobile a cui si riferisce l’imposta di registro stessa. Il privilegio può essere esercitato anche in pregiudizio del sub-acquirente (Si veda Cassazione civile, 11 maggio 1978, n. 2294; Risoluzione del 31 marzo 1977, 251475). Di conseguenza, è opportuno – ogni volta che si cede un immobile acquistato con le agevolazioni fiscali prima dei cinque anni dall'acquisto – che l'acquirente si premuri di ottenere adeguate garanzie dal venditore in ordine al riacquisto, entro l'anno, di altra "abitazione principale" o, in alternativa, al pagamento di tutte le somme dovute. (Fonti: Il Sole 24 Ore) Inoltre mi hanno spiegato che il compratore paga il prezzo pattuito interamente, il Notaio che rogita fa il conto di quanto il venditore, che non acquistasse entro l'anno altro immobile, dovrebbe pagare sia per la decadenza dei benefici fiscali goduti consistenti in imposta di registro, catastale e ipotecaria che alla sanzione pecuniaria pari al 30% delle già dette imposte; [B]e ne trattiene tale importo dalla cifra corrisposta dal compratore.[/B]Se il compratore ottempera entro l'anno al disposto di legge bene e svincola la cifra diversamente con quel denaro di paga lo Stato che è benficiario di un privilegio speciale. PERTANTO NULLA DEVE IL COMPRATORE. l'importante e' specificare tutto gia' nella proposta/preliminare nel momento che si viene a conoscenza che il venditore vende prima che siano trascorsi i 5 anni. (si vede dal rogito). [/QUOTE]
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