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Mediazione e Conciliazione Civile
Decreto del Fare,Art.83 Mediazione Civile Obbligatoria-locazioni
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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 150252" data-attributes="member: 7232"><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">Con il decreto legge approvato ieri - 15 giugno - dal Consiglio dei ministri è stata reintrodotta l'obbligatorietà della mediazione in materia civile e commerciale.</span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">Riproposta come strumento deflattivo del contenzioso, la mediazione viene ora aggiornata in diversi punti, che modificano ed integrano il precedente decreto legislativo 28 del 2010, recependo, in gran parte, le richieste formulate dall'avvocatura.</span></span></p><p><strong><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">Le novità</span></span></strong><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">, nel dettaglio, sono le seguenti:</span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">1) vengono escluse dall'obbligatorietà le liti sulla responsabilità per danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (mentre le altre materie, dal condominio alle successioni sono confermate);</span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'"></span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">2) viene introdotta una forma di mediazione "prescritta" dal giudice, anche fuori dei casi di obbligatorietà;</span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'"></span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">3) si prevede l'integrale gratuità della mediazione per i soggetti che hanno diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;</span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'"></span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">4) si introduce un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, potranno verificare se sussistano effettivi spazi per procedere alla mediazione;</span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'"></span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">5) vengono forfettizzati e diminuiti i costi della mediazione, specie se obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l'incontro preliminare;</span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'"></span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">6) le procedure di mediazione dovranno concludersi in 3 mesi, invece dei 4 fissati in precedenza;</span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'"></span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">7) perchè l'accordo di mediazione possa divenire titolo esecutivo, lo stesso dovrà essere omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;</span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'"></span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">8) agli avvocati viene riconosciuta di diritto la qualità di mediatori.</span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'"></span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Calibri'">9) sulla falsariga di quanto previsto per il processo del lavoro, il giudice, alla prima udienza o sino al termine dell'istruzione, formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa, il cui rifiuto senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio. </span></span></p><p> </p><p><a href="http://www.resolutia.it/resolutia/index.php/categoria-notizia-principale/43-mediazione-dati-positivi" target="_blank">http://www.resolutia.it/resolutia/index.php/categoria-notizia-principale/43-mediazione-dati-positivi</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 150252, member: 7232"] [COLOR=black][FONT=Calibri]Con il decreto legge approvato ieri - 15 giugno - dal Consiglio dei ministri è stata reintrodotta l'obbligatorietà della mediazione in materia civile e commerciale.[/FONT][/COLOR] [COLOR=black][FONT=Calibri]Riproposta come strumento deflattivo del contenzioso, la mediazione viene ora aggiornata in diversi punti, che modificano ed integrano il precedente decreto legislativo 28 del 2010, recependo, in gran parte, le richieste formulate dall'avvocatura.[/FONT][/COLOR] [B][COLOR=black][FONT=Calibri]Le novità[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Calibri], nel dettaglio, sono le seguenti:[/FONT][/COLOR] [COLOR=black][FONT=Calibri]1) vengono escluse dall'obbligatorietà le liti sulla responsabilità per danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (mentre le altre materie, dal condominio alle successioni sono confermate); 2) viene introdotta una forma di mediazione "prescritta" dal giudice, anche fuori dei casi di obbligatorietà; 3) si prevede l'integrale gratuità della mediazione per i soggetti che hanno diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 4) si introduce un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, potranno verificare se sussistano effettivi spazi per procedere alla mediazione; 5) vengono forfettizzati e diminuiti i costi della mediazione, specie se obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l'incontro preliminare; 6) le procedure di mediazione dovranno concludersi in 3 mesi, invece dei 4 fissati in precedenza; 7) perchè l'accordo di mediazione possa divenire titolo esecutivo, lo stesso dovrà essere omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti; 8) agli avvocati viene riconosciuta di diritto la qualità di mediatori. 9) sulla falsariga di quanto previsto per il processo del lavoro, il giudice, alla prima udienza o sino al termine dell'istruzione, formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa, il cui rifiuto senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio. [/FONT][/COLOR] [url]http://www.resolutia.it/resolutia/index.php/categoria-notizia-principale/43-mediazione-dati-positivi[/url] [/QUOTE]
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