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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 165154"><p>Aggiungo:</p><p>Un inquilino non è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità nei confronti del proprietario. La polizza potrà comunque essere stipulata da parte del locatore o su incarico di questo.</p><p>L'assicurazione potrà eventualmente rifondere al posto dell'inquilino i danni subiti dall'immobile locato o da quelli confinanti.</p><p>Le compagnie di assicurazione possono offrire al locatore o al conduttore vari tipi di contratto di assicurazione; la scelta della formula migliore, che risponde alle necessità specifiche caso per caso, dipende dalle esigenze individuali e anche dal premio di assicurazione che si è disposti a pagare. Varia di conseguenza anche la copertura assicurativa che viene offerta.</p><p>Possono essere previsti e coperti i danni subiti dall'immobile locato (ad esempio furto, incendio, perdite d'acqua, esplosioni ecc.) e di conseguenza anche i danni che possono derivare agli immobili confinanti; oppure i danni che gli occupanti dell'immobile locato possono causare, con la loro condotta involontaria, direttamente a terzi (ad esempio il vaso di fiori che cade dal balcone). L'obbligo non sussiste neppure per le locazioni a breve termine (ad esempio per gli affitti stagionali in località turistiche).</p><p>Visto l'elevato rischio assunto dal conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile locato, è vivamente raccomandato stipulare una polizza con una buona compagnia di assicurazione per un massimale pari al valore del bene condotto in locazione.</p><p>Nel caso di locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione (es. locazione di un negozio) ma anche di immobili abitativi di elevato valore, il proprietario locatore può esigere che il conduttore al momento della sottoscrizione del contratto stipuli una polizza, eventualmente inserendo un'apposita clausola nel contratto; se il conduttore non stipulasse la polizza, può essere messa in discussione la validità dello stesso contratto di locazione.</p><p>Ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile, l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno all'immobile locato; se ciò avviene, le eventuali spese sono a carico dell'assicuratore.</p><p><strong>Articolo 1588, Codice Civile</strong></p><p><em>Il conduttore risponde della perdita o del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.</em></p><p><em>È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa».</em></p><p><strong>Articolo 1589, Codice Civile</strong></p><p><em>Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore .</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 165154"] Aggiungo: Un inquilino non è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità nei confronti del proprietario. La polizza potrà comunque essere stipulata da parte del locatore o su incarico di questo. L'assicurazione potrà eventualmente rifondere al posto dell'inquilino i danni subiti dall'immobile locato o da quelli confinanti. Le compagnie di assicurazione possono offrire al locatore o al conduttore vari tipi di contratto di assicurazione; la scelta della formula migliore, che risponde alle necessità specifiche caso per caso, dipende dalle esigenze individuali e anche dal premio di assicurazione che si è disposti a pagare. Varia di conseguenza anche la copertura assicurativa che viene offerta. Possono essere previsti e coperti i danni subiti dall'immobile locato (ad esempio furto, incendio, perdite d'acqua, esplosioni ecc.) e di conseguenza anche i danni che possono derivare agli immobili confinanti; oppure i danni che gli occupanti dell'immobile locato possono causare, con la loro condotta involontaria, direttamente a terzi (ad esempio il vaso di fiori che cade dal balcone). L'obbligo non sussiste neppure per le locazioni a breve termine (ad esempio per gli affitti stagionali in località turistiche). Visto l'elevato rischio assunto dal conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile locato, è vivamente raccomandato stipulare una polizza con una buona compagnia di assicurazione per un massimale pari al valore del bene condotto in locazione. Nel caso di locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione (es. locazione di un negozio) ma anche di immobili abitativi di elevato valore, il proprietario locatore può esigere che il conduttore al momento della sottoscrizione del contratto stipuli una polizza, eventualmente inserendo un'apposita clausola nel contratto; se il conduttore non stipulasse la polizza, può essere messa in discussione la validità dello stesso contratto di locazione. Ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile, l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno all'immobile locato; se ciò avviene, le eventuali spese sono a carico dell'assicuratore. [B]Articolo 1588, Codice Civile[/B] [I]Il conduttore risponde della perdita o del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa».[/I] [B]Articolo 1589, Codice Civile[/B] [I]Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore .[/I] [/QUOTE]
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