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<blockquote data-quote="Il Custode" data-source="post: 76883" data-attributes="member: 2871"><p><span style="font-family: 'Times'">Art. 14</span></p><p><span style="font-family: 'Times'">Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributocomunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiutiurbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, edei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente oprevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e learee comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute ooccupate in via esclusiva.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano incomune i locali o le aree stesse.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso annosolare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,usufrutto, uso, abitazione, superficie.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce iservizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di usocomune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermirestando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributarioriguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonomaobbligazione tributaria.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità disuperficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinaticon il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte oiscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per centodella superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comunimodificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori allapredetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, conquelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento delDirettore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso incui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione dellasuperficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentareall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza diriferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quellacalpestabile.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella partedi essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostril’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. </span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costodel servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativiammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito eall’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi diinvestimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomielocali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per ladeterminazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente commasi applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicanocomunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorrel’applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica unamaggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai serviziindivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare inaumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione dellatipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">13.bis. A decorrere dall’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensidell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, comedeterminato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed itrasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridottiin misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 delpresente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato lesomme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, leregioni Friuli-V enezia Giulia e V alle d’ Aosta, nonché le Province autonome di Trento e diBolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadentinel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, avalere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggiorgettito di cui al precedente periodo.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioniscolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito conmodificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delleistituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiutie sui servizi.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trentaper cento, nel caso di:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">a) abitazioni con unico occupante;</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente;</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesiall'anno, all’estero;</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> </span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> </span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">e) fabbricati rurali ad uso abitativo. </span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore alquaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanzadal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibilealle utenze domestiche.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">18 Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilatiche il produttore dimostri di aver avviato al recupero.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sonoiscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diversedai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancatosvolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in graveviolazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali oper imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciutadall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui alcomma 13.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tral’altro:</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dirifiuti;</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzionerispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da normestatali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del serviziodi gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvatodall’autorità competente.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengonotemporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comunistabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nelcorso dello stesso anno solare.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo daeffettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi edaree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili ledisposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13. </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">28. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, èapplicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa lamaggiorazione di cui al comma 13.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferitial servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente naturacorrispettiva, in luogo del tributo.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">30. Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dalcomma 12.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">31. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamentealla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinatoai sensi del comma 13.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nelregolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o delladetenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di unfabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per glianni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a undiverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilitodal comune nel regolamento.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale perl’anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro ratetrimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di contocorrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unicasoluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio diogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti atali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionarioresponsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubbliciovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ailocali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavvisodi almeno sette giorni.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 delcodice civile.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applical’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento deltributo non versato, con un minimo di 50 euro.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro iltermine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. </span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per laproposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, sedovuto, della sanzione e degli interessi.</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti oesimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributocomunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170,della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione deirifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale perl'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All’articolo 195, comma 2, lettera e), deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da </span><span style="font-family: 'Times'"><em>“Ai rifiuti assimilati” </em></span><span style="font-family: 'Times'">fino a “la</span><span style="font-family: 'Times'"><em>predetta tariffazione”.</em></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"> <span style="font-family: 'Times'">47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia adecorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo. </span></span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"></span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"></span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"><span style="font-family: 'Times'"></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> </span></p><p><span style="font-family: 'Times'"> </span></p><p><span style="font-family: 'Times'"></span></p><p><span style="font-family: 'Times'"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Il Custode, post: 76883, member: 2871"] [FONT=Times]Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi[/FONT] [FONT=Times]1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributocomunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiutiurbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, edei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.[/FONT] [FONT=Times]2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente oprevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.[/FONT] [FONT=Times]3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.[/FONT] [FONT=Times]4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e learee comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute ooccupate in via esclusiva.[/FONT] [FONT=Times]5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano incomune i locali o le aree stesse.[/FONT] [FONT=Times]6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso annosolare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,usufrutto, uso, abitazione, superficie.[/FONT] [FONT=Times]7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce iservizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di usocomune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermirestando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributarioriguardante i locali e le aree in uso esclusivo.[/FONT] [FONT=Times]8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonomaobbligazione tributaria.[/FONT] [FONT=Times]9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità disuperficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinaticon il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte oiscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per centodella superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comunimodificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori allapredetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, conquelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento delDirettore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso incui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione dellasuperficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentareall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza diriferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quellacalpestabile.[/FONT] [FONT=Times]10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella partedi essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostril’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. [FONT=Times]11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costodel servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativiammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito eall’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi diinvestimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.[/FONT] [FONT=Times]12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomielocali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per ladeterminazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente commasi applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicanocomunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorrel’applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.[/FONT] [FONT=Times]13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica unamaggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai serviziindivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare inaumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione dellatipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.[/FONT] [FONT=Times]13.bis. A decorrere dall’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensidell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, comedeterminato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed itrasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridottiin misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 delpresente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato lesomme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, leregioni Friuli-V enezia Giulia e V alle d’ Aosta, nonché le Province autonome di Trento e diBolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadentinel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, avalere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggiorgettito di cui al precedente periodo.[/FONT] [FONT=Times]14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioniscolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito conmodificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delleistituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiutie sui servizi.[/FONT] [FONT=Times]15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trentaper cento, nel caso di:[/FONT] [FONT=Times]a) abitazioni con unico occupante;[/FONT] [FONT=Times]b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;[/FONT] [FONT=Times]c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente;[/FONT] [FONT=Times]d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesiall'anno, all’estero;[/FONT] [FONT=Times]e) fabbricati rurali ad uso abitativo. [FONT=Times]16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore alquaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanzadal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.[/FONT] [FONT=Times]17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibilealle utenze domestiche.[/FONT] [FONT=Times]18 Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilatiche il produttore dimostri di aver avviato al recupero.[/FONT] [FONT=Times]19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sonoiscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diversedai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.[/FONT] [FONT=Times]20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancatosvolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in graveviolazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali oper imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciutadall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.[/FONT] [FONT=Times]21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui alcomma 13.[/FONT] [FONT=Times]22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tral’altro:[/FONT] [FONT=Times]a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dirifiuti;[/FONT] [FONT=Times]b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;[/FONT] [FONT=Times]c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;[/FONT] [FONT=Times]d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzionerispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;[/FONT] [FONT=Times]e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.[/FONT] [FONT=Times]23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da normestatali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del serviziodi gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvatodall’autorità competente.[/FONT] [FONT=Times]24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengonotemporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comunistabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nelcorso dello stesso anno solare.[/FONT] [FONT=Times]25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.[/FONT] [FONT=Times]26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo daeffettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi edaree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.[/FONT] [FONT=Times]27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili ledisposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13. [FONT=Times]28. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, èapplicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa lamaggiorazione di cui al comma 13.[/FONT] [FONT=Times]29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferitial servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente naturacorrispettiva, in luogo del tributo.[/FONT] [FONT=Times]30. Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dalcomma 12.[/FONT] [FONT=Times]31. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.[/FONT] [FONT=Times]32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamentealla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinatoai sensi del comma 13.[/FONT] [FONT=Times]33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nelregolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o delladetenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di unfabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.[/FONT] [FONT=Times]34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per glianni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a undiverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilitodal comune nel regolamento.[/FONT] [FONT=Times]35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale perl’anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro ratetrimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di contocorrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unicasoluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.[/FONT] [FONT=Times]36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio diogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti atali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.[/FONT] [FONT=Times]37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionarioresponsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubbliciovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ailocali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavvisodi almeno sette giorni.[/FONT] [FONT=Times]38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 delcodice civile.[/FONT] [FONT=Times]39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applical’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.[/FONT] [FONT=Times]40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.[/FONT] [FONT=Times]41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento deltributo non versato, con un minimo di 50 euro.[/FONT] [FONT=Times]42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro iltermine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. [FONT=Times]43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per laproposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, sedovuto, della sanzione e degli interessi.[/FONT] [FONT=Times]44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti oesimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.[/FONT] [FONT=Times]45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributocomunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170,della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446.[/FONT] [FONT=Times]46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione deirifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale perl'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All’articolo 195, comma 2, lettera e), deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da [/FONT][FONT=Times][I]“Ai rifiuti assimilati” [/I][/FONT][FONT=Times]fino a “la[/FONT][FONT=Times][I]predetta tariffazione”.[/I][/FONT] [FONT=Times]47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia adecorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo. [/FONT] [/FONT] [/FONT] [/FONT] [/FONT] [/QUOTE]
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