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Testo
<blockquote data-quote="Il Custode" data-source="post: 76916" data-attributes="member: 2871"><p><span style="font-family: 'Times'">Art. 40</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">1. In materia di semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutturericettizie, al comma 3 dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui alregio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti acomunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le </span><span style="font-family: 'Times'"><em>generalità </em></span><span style="font-family: 'Times'">delle persone alloggiate, medianteconsegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, In alternativa, ilgestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, allequesture territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici otelematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno” sonosostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma i sono altresì tenuti a comunicare entro leventiquattrore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità dellepersone alloggiate mediante l’invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici otelematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante perla protezione dei dati personali.”</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196:</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione”sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificatao identificabile”.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente ol’associazione” sono soppresse.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.</span></p><p><span style="font-family: 'Times'">d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">3. Allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo delpermesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è inserito il seguente comma:</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">“9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non vengarispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puòlegittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attivitàlavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificareanche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o alrinnovo del permesso di soggiorno. L’attività dì lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenticondizioni:</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuatadal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalitàpreviste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentataprima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decretodel Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenzadello stesso;</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazionedella richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.”</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, alcomma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto2008, n. 133, le parole “entro il giorno 16”, sono sostituire con le seguenti: “entro la fine”.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma7 dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il </span><span style="font-family: 'Times'">seguente: “ Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente,che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi,delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventimedesimi, il progetto </span><span style="font-family: 'Times'"><em>può </em></span><span style="font-family: 'Times'">essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile larealizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.” Al comma 9 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “con attività in esercizio” sono soppresse.Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa insicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purchè non compromettano la possibilità dieffettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure diprevenzione dei rischi.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministerodei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazionidelle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, èabrogato.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V.(Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all’articolo 2, comma1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole “o per gli utenti” sono soppresse.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggettiche svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio,piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e arischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in contoproprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto dismaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi dellanormativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo dicomunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui aldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in contoproprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari ditrasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati conmodalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto art. 193 deldecreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggettiesercenti le attività di cui al presente comma.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delleagevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettereg) ed </span><span style="font-family: 'Times'"><em>h), </em></span><span style="font-family: 'Times'">e 100, comma 2. lettere </span><span style="font-family: 'Times'"><em>e) </em></span><span style="font-family: 'Times'">ed </span><span style="font-family: 'Times'"><em>f), </em></span><span style="font-family: 'Times'">del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sonosostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente alMinistero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa allespese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici siriferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degliarticoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successivemodificazioni. </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Il Custode, post: 76916, member: 2871"] [FONT=Times]Art. 40[/FONT] [FONT=Times]Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese[/FONT] [FONT=Times]1. In materia di semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutturericettizie, al comma 3 dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui alregio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti acomunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le [/FONT][FONT=Times][I]generalità [/I][/FONT][FONT=Times]delle persone alloggiate, medianteconsegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, In alternativa, ilgestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, allequesture territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici otelematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno” sonosostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma i sono altresì tenuti a comunicare entro leventiquattrore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità dellepersone alloggiate mediante l’invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici otelematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante perla protezione dei dati personali.”[/FONT] [FONT=Times]2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196:[/FONT] [FONT=Times]a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione”sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificatao identificabile”.[/FONT] [FONT=Times]b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente ol’associazione” sono soppresse.[/FONT] [FONT=Times]c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato. d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.[/FONT] [FONT=Times]3. Allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo delpermesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è inserito il seguente comma:[/FONT] [FONT=Times]“9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non vengarispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puòlegittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attivitàlavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificareanche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o alrinnovo del permesso di soggiorno. L’attività dì lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenticondizioni:[/FONT] [FONT=Times]a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuatadal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalitàpreviste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentataprima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decretodel Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenzadello stesso;[/FONT] [FONT=Times]b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazionedella richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.”[/FONT] [FONT=Times]4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, alcomma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto2008, n. 133, le parole “entro il giorno 16”, sono sostituire con le seguenti: “entro la fine”.[/FONT] [FONT=Times]5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma7 dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il [/FONT][FONT=Times]seguente: “ Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente,che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi,delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventimedesimi, il progetto [/FONT][FONT=Times][I]può [/I][/FONT][FONT=Times]essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile larealizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.” Al comma 9 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “con attività in esercizio” sono soppresse.Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa insicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purchè non compromettano la possibilità dieffettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure diprevenzione dei rischi.[/FONT] [FONT=Times]6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministerodei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazionidelle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, èabrogato.[/FONT] [FONT=Times]7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V.(Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all’articolo 2, comma1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole “o per gli utenti” sono soppresse.[/FONT] [FONT=Times]8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggettiche svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio,piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e arischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in contoproprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto dismaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi dellanormativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo dicomunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui aldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in contoproprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari ditrasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati conmodalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto art. 193 deldecreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggettiesercenti le attività di cui al presente comma.[/FONT] [FONT=Times]9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delleagevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettereg) ed [/FONT][FONT=Times][I]h), [/I][/FONT][FONT=Times]e 100, comma 2. lettere [/FONT][FONT=Times][I]e) [/I][/FONT][FONT=Times]ed [/FONT][FONT=Times][I]f), [/I][/FONT][FONT=Times]del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sonosostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente alMinistero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa allespese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici siriferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degliarticoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successivemodificazioni. [/FONT] [/QUOTE]
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